Riparazione per ingiusta detenzione esclusa da condotta gravemente colposa del detenuto (Cass. pen. Sez. IV n. 3004 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la condizione ostativa prevista dall’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. consiste nella violazione di regole da parte dell’interessato, attraverso una condotta macroscopicamente negligente o imprudente idonea, per l’efficienza sinergica dell’errore dell’autorità giudiziaria, a ingenerare la misura restrittiva della libertà personale. Tale colpa non si identifica con la colpa penale, rilevando la sola componente oggettiva e il parametro dell’id quod plerumque accidit. Il giudice della riparazione valuta autonomamente, con giudizio ex ante, se la condotta abbia creato la falsa apparenza di un illecito penale. L’ingiustizia formale di cui all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. presuppone un accertamento irrevocabile di illegittimità del provvedimento cautelare, non conseguibile con la sola sentenza assolutoria.
Il Fatto
L’interessato aveva subito custodia cautelare nell’ambito di un procedimento per associazione per delinquere finalizzata a turbative d’asta e corruzione, con contestazioni legate all’aggiudicazione di appalti pubblici. La misura era stata revocata dal giudice dell’udienza preliminare; all’esito del giudizio abbreviato l’imputato era stato assolto da quasi tutti i reati, con condanna per un solo episodio corruttivo, poi annullata senza rinvio per insussistenza del fatto dalla Corte di cassazione.
La Corte di appello di Napoli, quale giudice della riparazione, aveva respinto la domanda di indennizzo, ritenendo la vicenda causalmente riconducibile a una condotta gravemente colposa dell’istante. Proponeva quindi ricorso per cassazione il difensore, deducendo violazione degli artt. 314-315 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto il ricorso sotto un duplice ordine di rilievi. Sul piano processuale, ha rilevato che l’istanza riparatoria era stata impostata unicamente come ingiustizia sostanziale, senza invocare l’ingiustizia formale. Nel procedimento di riparazione, di natura civilistica, non è consentito alla parte né al giudice d’ufficio modificare la causa petendi, senza che il controinteressato sia posto in grado di interloquire.
Nel merito, la Corte ha ribadito che l’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. esige che sia accertata, con decisione irrevocabile, l’illegittimità del provvedimento cautelare per difetto delle condizioni di applicabilità degli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Tale accertamento non può provenire dal giudice della riparazione, ma solo dal giudice cautelare o dal giudice del merito. Nel caso di specie mancavano le basi giuridiche minime per invocare la riparazione formale.
Quanto all’ingiustizia sostanziale, la Corte ha confermato la valutazione autonoma del giudice della riparazione: questi, con giudizio ex ante e iter motivazionale distinto da quello del merito, deve stabilire non se la condotta integri reato, ma se abbia ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità. È sufficiente la componente oggettiva della colpa, misurata sull’id quod plerumque accidit.
Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valorizzato specifiche condotte dell’interessato, consistenti in pressioni su pubblici amministratori, richieste di informazioni riservate sulla formazione dei bandi e tentativi di condizionare gli enti pubblici. La stessa sentenza di annullamento del 2014 aveva stigmatizzato tali comportamenti, riconducendoli alla fattispecie di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis cod. pen., non applicabile per il principio di irretroattività della legge penale. Il percorso motivazionale dell’ordinanza è stato quindi ritenuto coerente e logico.
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna alle spese processuali. La Corte non ha liquidato le spese al Ministero resistente, poiché la memoria depositata si limitava a richiamare principi giurisprudenziali senza confrontarsi con i motivi di ricorso.
Nota della Redazione
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