Patrocinio a spese dello Stato, l’errore sull’art. 76 non è scusabile (Cass. pen. Sez. VII n. 36495 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 76 d.Lgs. n. 115/2002, che disciplina il patrocinio a spese dello Stato ed è richiamato dalla norma incriminatrice, non costituisce legge extrapenale: l’errore o l’ignoranza sul suo significato integra un errore di diritto non scusabile e non esclude l’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002. L’apprezzamento del significato degli elementi probatori e la rilettura dei fatti accertati restano estranei al sindacato di legittimità, salvo che risulti viziato il percorso giustificativo. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato con il riferimento ai soli elementi ritenuti decisivi, o con l’assenza di elementi di segno positivo. La sospensione condizionale della pena può essere negata in ragione dei precedenti e dell’analogo beneficio già fruito.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina che lo aveva condannato per il delitto di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, per avere reso dichiarazioni non veritiere nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 16 febbraio 2026, aveva confermato la condanna.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla prova dell’elemento soggettivo; mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.; vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; vizio di motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è meramente reiterativo di doglianza già vagliata dalla Corte territoriale con percorso argomentativo corretto. Sul punto la Corte di cassazione ribadisce un passaggio centrale: il reddito rilevante ai fini dell’ammissione era quello risultante dall’ultima dichiarazione presentata, relativa all’anno 2019, mentre il modello Isee dell’anno 2020 non assumeva rilievo. L’eventuale errore su tale dato sarebbe stato, in ogni caso, errore di diritto.
Su questo snodo si innesta il principio di diritto. L’art. 76 d.Lgs. n. 115/2002 è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice dell’art. 95 dello stesso decreto legislativo e non costituisce legge extrapenale. Ne deriva che l’errore o l’ignoranza sul suo significato integra un errore di diritto non scusabile, richiamando sul punto Sez. 4 n. 14011 del 12.02.2015 e Sez. 4 n. 37590 del 07.07.2010.
Quanto alla ricostruzione probatoria, il ricorrente sollecita un sindacato inammissibile. Restano estranei al giudizio di legittimità l’apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione, indicati dal ricorrente come più plausibili rispetto a quelli recepiti dal giudice del merito, secondo il richiamo a Sez. 6 n. 47204 del 07.10.2015.
Il secondo motivo è anch’esso reiterativo e privo di confronto con la motivazione impugnata: alla Corte territoriale, che aveva escluso la particolare tenuità del fatto alla luce della discrepanza tra reddito dichiarato e reddito effettivo, il ricorrente ha opposto una censura solo generica.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice non deve considerare tutti gli elementi dedotti dalle parti, ma può riferirsi a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, restando gli altri disattesi, come affermato da Sez. 7 n. 39396 del 27.05.2016 e dagli altri precedenti richiamati. Il diniego può fondarsi anche sull’assenza di elementi di segno positivo. Analogamente è manifestamente infondato il quarto motivo: la Corte territoriale ha valorizzato i plurimi precedenti e il fatto che il ricorrente aveva già fruito della sospensione condizionale in due occasioni.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo ragioni di esonero secondo la richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13.06.2000.
Nota della Redazione
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