Revisione per contrasto di giudicati: rileva solo il contrasto tra fatti storici (Cass. pen. Sez. V n. 33942 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione per contrasto di giudicati ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il concetto di inconciliabilità tra sentenze irrevocabili va inteso come oggettiva incompatibilità tra i fatti storici posti a fondamento delle diverse decisioni, e non come contraddittorietà logica tra le rispettive valutazioni. Non integra il presupposto revisionistico la diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, né il differente esito decisorio, ancorché intervenuto tra imputati concorrenti nel medesimo reato. È preliminare all’ammissibilità dell’istanza che la sentenza di condanna non si fondi sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione, poiché la revisione è volta a emendare un errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla sua valutazione, che costituisce l’essenza stessa della giurisdizione.
Il Fatto
Un imputato, nei cui confronti era stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, divenuta irrevocabile, proponeva richiesta di revisione ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deducendo il contrasto con la successiva pronuncia assolutoria del tribunale collegiale che aveva mandato esenti da responsabilità i coimputati per i medesimi reati, ritenuti insussistenti.
La Corte d’appello dichiarava inammissibile la richiesta, ravvisando non un contrasto tra fatti storici ma una mera rivalutazione delle prove assunte nei precedenti giudizi. Avverso tale decisione il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione delle norme in materia e l’omessa motivazione su un capo di imputazione, oltre alla violazione dell’art. 634 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal filone giurisprudenziale richiamato dallo stesso ricorrente, rilevando come esso non consenta l’esito auspicato. La giurisprudenza di legittimità distingue l’errore sulla ricostruzione del fatto dalla valutazione dello stesso: solo il primo può fondare la revisione, poiché il sindacato sulla logicità delle decisioni coperte da giudicato si risolverebbe in un improprio controllo di legittimità, ulteriore rispetto a quello previsto dall’ordinario giudizio. L’unica divergenza rilevante è quella tra i fatti storici che sorreggono le due decisioni.
La Corte esamina il secondo filone interpretativo invocato dalla difesa, che valorizza la maggiore interferenza tra fatto e qualificazione giuridica nelle fattispecie a connotazione normativa. Rileva tuttavia che tale orientamento ha comunque lasciato ferma l’irrilevanza della sola divergenza tra valutazioni giuridiche, come ribadito dal precedente cui il Collegio aderisce. Nel caso concreto, la diversa valutazione probatoria — ammessa dallo stesso ricorrente — non ha condotto alla delineazione di fatti storici inconciliabili, presupposto dell’ammissibilità della richiesta.
Il Collegio sottolinea che l’assoluzione dei coimputati era intervenuta ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per insufficienza del complessivo panorama probatorio; il diverso esito decisorio non integra quindi l’oggettiva incompatibilità richiesta dalla norma. Né rilevano considerazioni sulla genericità del capo d’imputazione, prospettate come premessa dell’insufficienza della prova.
Quanto alla posizione dell’imputato, la Corte osserva che essa era diversa da quella dei coimputati, avendo egli rivestito ruoli di gestione e sorveglianza. La Corte d’appello ha dato adeguatamente conto del carattere composito delle ragioni dell’esito assolutorio, che non investono la sussistenza storica dei fatti ma la loro riferibilità e dimostrazione. Ne deriva la conferma della inammissibilità della richiesta e la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al versamento della somma in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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