CESIONE DEL RAMO D’AZIENDA SENZA CORRISPETTIVO E BANCAROTTA PER DISTRAZIONE (Cass. pen. Sez. 5 n. 3233 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione dell’intera azienda, o dei suoi fattori produttivi essenziali, senza un adeguato corrispettivo, in quanto l’avviamento, i rapporti di lavoro e la tecnologia costituiscono beni economicamente apprezzabili rientranti nel patrimonio dell’imprenditore. L’amministratore di fatto della società, gravato dell’intera gamma dei doveri dell’amministratore di diritto, risponde della condotta distrattiva anche quando non abbia materialmente compiuto l’atto, ma non abbia impedito l’evento, in applicazione dell’art. 40, secondo comma, cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare di Padova, ha confermato la condanna dell’imputato per bancarotta fraudolenta patrimoniale, quale amministratore di fatto di una società dichiarata fallita, per aver distratto le risorse aziendali cedendo alla società cessionaria i rapporti di lavoro con i dipendenti, in assenza di corrispettivo e senza adeguate garanzie di pagamento.

Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, vizi di motivazione in ordine alla configurabilità della condotta distrattiva e, con il secondo, la mancata assunzione di una prova decisiva e la contraddittorietà della motivazione per l’omessa o distorta valutazione del materiale istruttorio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo il primo motivo infondato e il secondo inammissibile.

Quanto al primo motivo, la Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui i rapporti di lavoro, l’avviamento e la tecnologia costituiscono beni economicamente apprezzabili e, come tali, possono essere oggetto di distrazione ai sensi dell’art. 216 legge fall., rientrando nel patrimonio dell’imprenditore non solo i beni a utilizzazione immediata, ma anche quelli strumentali. Ha inoltre precisato che la cessione di un ramo d’azienda, qualora non adeguatamente remunerata, presuppone un trasferimento avente ad oggetto un complesso aziendale ai sensi dell’art. 2555 cod. civ., ossia un insieme di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa.

Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha affermato che i soli contratti di lavoro costituissero l’unica componente dell’azienda, ma che essi ne rappresentavano il valore essenziale. Dalla sentenza di primo grado emergeva, infatti, che anche altri beni — computer e programmi informatici prelevati dall’imputato — facevano parte dell’azienda ceduta. La distrazione ha, quindi, avuto ad oggetto l’intera azienda, “i cui dipendenti, tecnici informatici altamente specializzati, rappresentavano il valore più rilevante”.

La Corte ha inoltre escluso ogni contraddittorietà con il proscioglimento dalla bancarotta documentale, derivante dalla riqualificazione del fatto in bancarotta semplice per carenza del dolo specifico e non dall’insussistenza della condotta. Ha infine respinto la censura relativa alla mancata prova del contributo causale dell’imputato, osservando che, quale amministratore di fatto, egli era gravato dell’intera gamma di doveri dell’amministratore di diritto ed era pertanto responsabile per non aver impedito la condotta distrattiva, in applicazione dell’art. 40, secondo comma, cod. pen.

Il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile, in quanto, pur denunciando formalmente vizi di motivazione, tendeva in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti basata su una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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