Ricusazione del giudice e diniego dell’esame dell’imputato (Cass. pen. Sez. VI n. 26034 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non integra indebita manifestazione del convincimento sul merito, idonea a fondare la ricusazione del giudice, il reiterato diniego di rinvio e di restituzione nel termine richiesti per consentire l’esame dell’imputato. L’attività pregiudicante rileva solo se il giudice esprime una valutazione sulla sussistenza del fatto-reato o sulla riconducibilità della responsabilità, senza necessità funzionale e fuori da ogni collegamento con l’esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase. I dinieghi che restano provvedimenti ordinatori sul rito, e non anticipano gli esiti della decisione di merito, non giustificano la ricusazione; la relativa doglianza va veicolata con i mezzi ordinari di impugnazione.

Il Fatto

Il ricorrente, imputato per esercizio abusivo della professione dinanzi al giudice del Tribunale, ha proposto istanza di ricusazione del magistrato procedente. A fondamento ha posto una sequenza di provvedimenti: all’udienza del 26.2.2025 l’esame dell’imputato, fissato, non era stato svolto per ragioni di salute rappresentate dalla difesa; all’udienza del 26.11.2025 il giudice aveva rigettato l’istanza di rinvio volta a consentire l’esame, dichiarando chiusa l’istruttoria dibattimentale; all’udienza del 28.1.2026 era stata rigettata la richiesta di restituzione nel termine.

Secondo la tesi difensiva, il reiterato diniego avrebbe rivelato una preclusione verso il diritto dell’imputato ad essere sentito e, quindi, una manifestazione indebita del convincimento sul merito. La Corte di appello di Bologna ha dichiarato la ricusazione inammissibile perché manifestamente infondata, qualificando le decisioni del giudice come libere determinazioni impugnabili con i mezzi ordinari. Da qui il ricorso per cassazione, con deduzione di violazione degli artt. 37, comma 1, lett. b), 38-41 cod. proc. pen., nonché dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione dei termini del rapporto di incompatibilità: attività pregiudicante e sede pregiudicata. L’attività pregiudicante è qualunque attività implicante una valutazione sul merito dell’accusa e non può ravvisarsi in qualsiasi attività processuale precedentemente svolta dallo stesso giudice. Essa consiste nella valutazione di merito sulla sussistenza del fatto-reato o sulla riconducibilità della responsabilità a quella persona. Non è ragione di pregiudizio la mera conoscenza degli atti, né le determinazioni che hanno riguardato lo svolgimento del processo senza investire il merito dell’accusa.

La sede pregiudicata è quella giudiziale, cioè ogni sequenza processuale che, in base all’esame delle risultanze probatorie, pervenga a una decisione di merito. Quando la valutazione sia stata espressa in un altro procedimento o in un atto che non la presupponga necessariamente, l’effetto pregiudicante va accertato in concreto e, ove ne ricorrano i presupposti, operano l’astensione e la ricusazione, con richiamo all’art. 36, lett. h), cod. proc. pen., applicabile anche per l’attività giurisdizionale svolta in precedenza.

La Corte ricorda poi il quadro costituzionale: l’art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. prevede la ricusazione solo per il caso dell’art. 36, comma 1, lett. g), e non per la lettera h). Con la sentenza n. 283 del 2000 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, nella parte in cui non consente di ricusare il giudice che abbia espresso, in altro procedimento, una valutazione di merito sullo stesso fatto. Le valutazioni idonee a produrre l’effetto pregiudicante vanno verificate caso per caso.

Quanto alla indebita manifestazione del convincimento, il carattere indebito esige un’esternazione senza necessità funzionale e fuori da ogni collegamento con le funzioni esercitate nella fase. Le Sezioni unite n. 41263 del 27/9/2005 hanno chiarito che la delibazione incidentale di una questione procedurale rileva come causa di ricusazione solo se anticipi la valutazione sul merito o gli esiti della decisione, senza necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato. Nella specie, la Corte di appello ha accertato che il giudice ricusato non ha mai manifestato indebitamente il convincimento sulla regiudicanda, essendosi limitato a provvedimenti ordinatori su richieste di rinvio e di rimessione in termini. A fronte di ciò il ricorrente ha svolto solo affermazioni astratte, senza indicare l’atto da cui emergerebbe in concreto la manifestazione indebita. Il ricorso, per la sua genericità, è inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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