La difformità parziale non impone l’ordine di demolizione (Cass. pen. Sez. 3 n. 19256 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione previsto dall’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001 per le opere abusive “di cui al presente articolo” riguarda esclusivamente gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. L’ambito applicativo non si estende alle opere realizzate in parziale difformità, punite dall’art. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001, per le quali le sanzioni amministrative del ripristino dello stato dei luoghi o della sanzione pecuniaria sostitutiva restano di esclusiva competenza della Pubblica Amministrazione. Quando la condanna riguarda una violazione meramente formale della normativa antisismica, l’ordine di demolizione non può essere emanato ai sensi dell’art. 98, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, che presuppone la violazione sostanziale delle norme tecniche.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato il legale rappresentante di una società committente responsabile del reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001. La condotta era stata riqualificata dalla più grave ipotesi di variazione essenziale al titolo abilitativo, originariamente contestata, in quella di parziale difformità. L’imputato aveva realizzato un condotto fognario interrato, con annessi pozzetti di ispezione, collegato alla pubblica fognatura anziché a una vasca di accumulo come previsto dal permesso di costruire. La stessa sentenza aveva ordinato la demolizione delle opere abusive e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, subordinando a tale adempimento la concessione della sospensione condizionale della pena. Avverso tale capo aveva proposto ricorso per cassazione l’imputato.

La Motivazione della Corte

La Terza Sezione Penale ha ritenuto fondato il ricorso. Il Collegio ha premesso che l’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001, nel prevedere l’ordine di demolizione delle “opere abusive di cui al presente articolo”, si riferisce alle sole tipologie di abuso in essa contemplate: assenza di permesso di costruire, totale difformità e variazioni essenziali. La giurisprudenza prevalente, richiamata dalla Corte, esclude l’ordine di demolizione per l’ipotesi di cui all’art. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001, ossia la parziale difformità, per la quale operano le sanzioni amministrative del ripristino o della sanzione pecuniaria sostitutiva di esclusiva competenza della P.A.

La Corte ha poi esaminato il diverso orientamento, espresso da Sez. 3, n. 18073 del 2022, secondo cui l’ordine di demolizione ben potrebbe applicarsi anche alle opere realizzate in variazione essenziale, punite dalla lett. a) dell’art. 44 citato, in quanto la variazione essenziale costituisce una species del genus “difformità”. Tale conclusione, basata sull’inequivoco riferimento dell’art. 31 alle condotte punite dall’art. 44, è stata giudicata dal Collegio pienamente condivisibile.

Nel caso di specie, tuttavia, il contrasto interpretativo è stato ritenuto irrilevante. Il Tribunale aveva ripetutamente chiarito che la condotta integrava un’ipotesi di parziale difformità rispetto al titolo abilitativo, violazione che non giustifica l’adozione dell’ordine di demolizione da parte del giudice penale.

La Corte ha infine respinto la tesi del Procuratore Generale, secondo cui la demolizione sarebbe stata giustificata dalla condanna per la violazione della disciplina antisismica. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ritiene che il potere-dovere del giudice di ordinare la demolizione ai sensi dell’art. 98, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 sussista solo per le violazioni sostanziali delle norme tecniche e non per quelle meramente formali. L’imputazione contestava l’omesso deposito degli atti progettuali, ossia una violazione formale, con la conseguenza che l’ordine demolitorio non poteva essere legittimamente emanato. La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio limitatamente all’ordine di demolizione e alla condizione apposta alla sospensione condizionale.

Nota della Redazione

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