Patteggiamento e danno all’immagine: prova e presunzione del doppio della tangente (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 32 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della riforma dell’art. 445, comma 1 bis, cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 con efficacia dal 30 dicembre 2022, la sentenza di patteggiamento non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nel giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile; il giudice contabile valuta autonomamente il materiale del procedimento penale depositato. La stessa disposizione, tuttavia, fa salvo il secondo periodo: se sono applicate pene accessorie, la sentenza ex art. 444, comma 2, cod. proc. pen. resta equiparata a una pronuncia di condanna anche rispetto alle disposizioni di leggi diverse da quelle penali. Ne deriva che, irrogata l’interdizione dai pubblici uffici, sussiste il presupposto del giudicato penale di condanna richiesto dall’art. 17, comma 30 ter, d.l. n. 78/2009 e dall’art. 51, comma 7, cod. giust. cont. per l’azione di danno all’immagine. Il danno all’immagine si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma o del valore patrimoniale dell’utilità illecitamente percepita, ai sensi dell’art. 1, comma 1 sexies, legge n. 20/1994; la presunzione è superabile e il quantum può essere determinato in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., distinguendo il ruolo e il numero degli episodi addebitati a ciascun convenuto. La transazione intercorsa tra l’amministrazione e uno dei presunti responsabili non preclude l’azione della Procura contabile, che agisce a tutela dell’Erario.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio quattro dipendenti di una società pubblica concessionaria autostradale, chiedendo la condanna al risarcimento di un danno erariale complessivo superiore a quattro milioni di euro, o in subordine di circa tre milioni e seicentomila, articolato in danno patrimoniale diretto, danno da disservizio e danno all’immagine.

La vicenda trae origine da un procedimento penale definito con sentenza di patteggiamento, divenuta irrevocabile, relativa a un sistema corruttivo che avrebbe condizionato procedure espropriative, gare e la riduzione di penali contrattuali. Con uno dei convenuti la società aveva stipulato una transazione con pagamento di una somma a titolo risarcitorio. I convenuti hanno eccepito la prescrizione, l’inammissibilità delle domande e la carenza di interesse per effetto della transazione, contestando nel merito la prova del danno e l’elemento soggettivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la prescrizione. Per il danno all’immagine il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale, perché prima di quel momento l’azione non era procedibile. Per il danno patrimoniale e da disservizio rilievo assume la costituzione di parte civile, cui la Sezione riconosce effetto interruttivo permanente, e l’ordinanza cautelare del 19 ottobre 2015. L’eccezione è rigettata anche alla luce della notifica dell’invito a dedurre, avvenuta nel dicembre 2022.

Sulla legge Cartabia il Collegio applica la nuova formulazione dell’art. 445, comma 1 bis, cod. proc. pen. anche ai processi in corso. La sentenza di patteggiamento non è prova, ma poiché nel caso concreto sono state irrogate pene accessorie resta equiparata a condanna: il presupposto del danno all’immagine è integrato. Il Collegio prende posizione sul contrasto tra gli orientamenti delle Sezioni toscana e campana, aderendo al secondo.

La transazione non preclude l’azione erarialе: essa vincola solo l’amministrazione e il suo contenuto dispositivo “salva” espressamente l’azione della Procura. L’azione contabile ha carattere necessario e non è condizionata dalle scelte dell’ente danneggiato.

Nel merito, delle quattro poste di danno diretto solo una è provata: l’indebita riduzione delle penali per oltre duecentonovantamila euro, ottenuta rappresentando giorni di pioggia non documentati dalla direzione dei lavori, in violazione dell’art. 182 d.P.R. n. 207/2010. Le tre voci espropriative cadono per assenza di prova: le stime Anas divergono e non emergono elementi di illiceità. Il danno all’immagine è accertato e rideterminato in via equitativa in oltre un milione e quattrocentomila euro, ripartito secondo il ruolo apicale e il numero degli episodi. Il danno da disservizio è liquidato in misura percentuale della retribuzione. Escluso il potere riduttivo per la condotta dolosa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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