Ricalcolo quota retributiva pensione militare con aliquota 2,44% annuo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 193 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento pensionistico del personale militare cessato dal servizio con anzianità superiore a venti anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i quindici e i diciotto anni, la quota retributiva della pensione, liquidata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. Il principio, enunciato dalle Sezioni Riunite n. 1/2021 e confermato dalla n. 12/2021, prevale sull’interpretazione che richiama l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 per invocare l’aliquota del 44%. Sugli arretrati spettanti sono dovuti interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza e collocato in quiescenza con la qualifica di Brigadiere Capo, ha chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico erogato dall’INPS, Gestione ex INPDAP. L’Istituto aveva quantificato la pensione applicando l’aliquota del 35% annuo, prevista per i pensionati civili dall’art. 44 d.P.R. n. 1092/1973, anziché quella del 44% che l’art. 54 del medesimo decreto stabilisce per i pensionati militari.

Il ricorrente ha rappresentato di aver maturato oltre quarantadue anni di servizio utile e di aver diffidato l’INPS alla rimodulazione, senza riscontro. L’Istituto si è costituito eccependo la cessazione della materia del contendere, sul presupposto dell’avvenuto riesame d’ufficio dei trattamenti in applicazione della circolare INPS n. 107 del 14.07.2021 e dei principi delle Sezioni Riunite.

La Motivazione della Corte

Il Giudice ha anzitutto respinto l’eccezione di cessazione della materia del contendere. A tal fine occorre che il fatto nuovo sia successivo alla domanda e determini l’integrale eliminazione della lite, e che vi sia accordo tra le parti sul venir meno di ogni residuo contrasto. Requisiti che nella specie non ricorrono.

Nel merito, la questione riguarda l’ambito di applicazione dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile. Il Giudice ha dato atto dell’intervento, nelle more, delle Sezioni Riunite n. 1/2021, che hanno composto il conflitto interpretativo per il personale cessato con anzianità, al 31.12.1995, inferiore ai venti anni ma compresa tra i quindici e i diciotto.

Le Sezioni Riunite hanno affermato che la quota retributiva va calcolata considerando l’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. La successiva sentenza n. 12/2021 ha esteso il principio al personale con anzianità, alla medesima data, inferiore a quindici anni.

Alla luce di tale orientamento nomofilattico il ricorso è stato parzialmente accolto. Il Giudice ha dichiarato il diritto del ricorrente al ricalcolo della quota retributiva con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile di anzianità maturata al 31.12.1995. Sugli arretrati sono stati riconosciuti interessi legali e, nei limiti del maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria.

Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione della novità dell’orientamento nomofilattico. Nulla per le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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