Inammissibile il ricorso sui profili di merito e sulla particolare tenuità (Cass. pen. Sez. VII n. 28529 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non sono deducibili in sede di legittimità le censure che investono la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto, riservate al giudice di merito e insindacabili in cassazione quando siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della particolare tenuità del fatto sono parimenti insindacabili ove immuni da vizi logico-giuridici. La finalità di spaccio può desumersi dalla qualità e quantità della sostanza, dal frazionamento in dosi e dalle modalità di confezionamento. Il ricorso che prospetti profili di merito è inammissibile.
Il Fatto
La ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Udine, ha rideterminato la pena in mesi nove e giorni venticinque di reclusione per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 337 cod. pen. e art. 4 legge n. 110/1975.
Con un primo motivo la ricorrente deduce il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., sostenendo la destinazione dello stupefacente a uso personale. Con un secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, rilevando che esso non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità. Le doglianze investono infatti profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua ed esauriente.
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la finalità di spaccio valorizzando la diversa qualità delle sostanze e il dato ponderale: marijuana pari a grammi 16,5, da cui erano estraibili 66,5 dosi medie singole, e cocaina pari a grammi 4,8, da cui erano estraibili 12,1 dosi medie singole. Ha inoltre considerato le modalità di confezionamento, essendo la droga rinvenuta divisa in due sacchetti distinti e frazionata.
La Corte sottolinea che la ricorrente non ha spiegato le ragioni per cui trasportava una siffatta quantità di sostanza recandosi a un festival musicale, da lei stessa indicata come destinata al consumo nel fine settimana. La motivazione sul punto risulta quindi congrua e idonea a sostenere il decisum.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che le determinazioni del giudice di merito sulla configurabilità della particolare tenuità del fatto sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. La sentenza impugnata ha ritenuto insussistenti i presupposti applicativi della causa di non punibilità: il reato di cui all’art. 337 cod. pen. non è compatibile con il beneficio; per il reato in materia di stupefacenti la minore offensività è esclusa dalla quantità e qualità della sostanza; quanto all’arma, essa era detenuta nella borsetta, pronta all’uso.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 337 c.p. – Resistenza a un pubblico ufficiale
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso