Frode informatica, prova indiziaria e inammissibilità ricorso (Cass. pen. n. 10525/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di frode informatica, la prova della manipolazione del sistema e del conseguimento del profitto può essere desunta da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, anche in assenza di prova diretta dell’autore materiale della condotta. Il delitto di cui all’art. 640-ter cod. pen. si consuma nel momento in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui, non già nel momento della mera manipolazione del sistema informatico. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta e dell’offesa, che non può limitarsi alla sola entità del danno patrimoniale, dovendo il giudice considerare anche la personalità dell’agente e il contesto dell’azione. Il diniego delle attenuanti generiche e della recidiva, se adeguatamente motivato con riferimento alle modalità dell’azione e all’assenza di segni di resipiscenza, non è censurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
L’imputato è stato condannato in primo grado e dalla Corte d’appello di Bari per i reati di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-quater cod. pen.) e frode informatica (art. 640-ter cod. pen.). Le condotte contestate consistevano nella manipolazione di un sistema di gioco online, mediante la quale l’imputato avrebbe effettuato transazioni fraudolente per un importo complessivo di 220 euro, trasferendo il denaro dai conti di gioco alle carte a lui intestate. La Corte d’appello ha confermato la condanna, respingendo le eccezioni difensive sulla mancanza di prova dell’identità dell’autore e del dolo, e ha escluso l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova della materialità del reato e dell’elemento soggettivo, nonché in ordine al diniego della particolare tenuità del fatto, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto ai primi due motivi, ha rilevato che il ricorrente eludeva il confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva efficacemente disatteso la tesi difensiva, evidenziando l’avvenuto incameramento del profitto da parte dell’imputato e, quindi, la consumazione del reato nel momento del conseguimento del profitto, secondo il principio consolidato per cui la frode informatica si consuma nel momento in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto, non già nel momento della manipolazione del sistema. La Corte ha inoltre ritenuto congetturale e non idonea a scalfire la motivazione l’argomentazione difensiva secondo cui i trasferimenti di denaro avrebbero potuto essere effettuati da terzi per errore, trattandosi di una mera ipotesi alternativa non supportata da elementi probatori.
Quanto ai motivi terzo e quarto, relativi alla particolare tenuità del fatto, la Corte li ha dichiarati inammissibili per aspecificità, rilevando che la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato il diniego della causa di non punibilità valorizzando, con rilievo assorbente, l’offensività della condotta dell’imputato, correlata alle modalità dell’azione, e non la sola entità del danno patrimoniale. Il ricorrente si era limitato a rivendicare la modesta entità del danno e l’assenza di costituzione di parte civile, senza confrontarsi con il fondamento giustificativo del diniego.
Quanto al quinto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per aspecificità. Ha rilevato che la mancata concessione delle attenuanti generiche era stata giustificata dalla Corte di appello con l’assenza di apprezzabili segni di resipiscenza dell’imputato e con le modalità dell’azione, motivazione esente da manifesta illogicità e non sindacabile in sede di legittimità. La doglianza sulla recidiva è stata ritenuta del tutto aspecifica, e il silenzio della Corte territoriale circa i benefici di legge è stato considerato irrilevante, trattandosi di motivi generici proposti in appello.
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