Affidamento in prova: la relazione UEPE non vincola il giudice di sorveglianza (Cass. pen. Sez. VII n. 1347 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, il giudice di sorveglianza non è vincolato alle conclusioni della relazione UEPE favorevoli all’istante. Il diniego dell’affidamento in prova al servizio sociale è legittimamente fondato su una valutazione complessiva che valorizzi le specifiche modalità dei fatti di condanna non risalenti nel tempo, il fallimento di un precedente esperimento della medesima misura e la reiterazione dei reati. Tali elementi esprimono adeguatamente l’assenza di affidabili segnali di ravvedimento e la persistenza di concrete esigenze di prevenzione speciale. È inammissibile il ricorso che, senza confrontarsi con tali corrette valutazioni, si limiti a richiamare la relazione del servizio sociale e a prospettare una rivalutazione di elementi di cui non si coglie la decisività.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l’istanza di concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, in relazione alla pena detentiva ancora da espiare a seguito di condanna divenuta irrevocabile il 19 maggio 2023.

Con memoria depositata il 7 ottobre 2024 il ricorrente ribadisce le doglianze già svolte. La questione approda in cassazione perché si contesta, tra l’altro, la mancata adesione del giudice di merito alle conclusioni della relazione UEPE.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denuncia la violazione degli artt. 47 Ord. pen. e 27 Cost., vizi della motivazione e censura alcune affermazioni del provvedimento che non ne costituiscono base giustificativa. Il ricorrente richiama la relazione UEPE senza considerare che i giudici di merito ne hanno motivatamente disatteso le conclusioni.

La Corte rileva che il diniego poggia su ragionevoli apprezzamenti ancorati a più elementi. Da un lato, le specifiche modalità dei fatti di condanna, non risalenti nel tempo, relative alla detenzione di un gran quantitativo di sostanze stupefacenti. Dall’altro, il fallimento del precedente esperimento della medesima misura alternativa, dimostrato proprio dalla condanna per quei fatti.

Tale quadro, unitamente alla considerazione della reiterazione dei reati oggetto dei procedimenti specifici, rappresenta appropriatamente l’impossibilità di cogliere affidabili segnali dalla relazione UEPE. Manca, in particolare, il rassicurante avvio di un processo di ravvedimento idoneo a garantire la proficua adozione di una nuova misura, nel rispetto delle esigenze di prevenzione speciale concretamente esistenti.

Le doglianze, per il resto, non si rapportano a tali corrette valutazioni. Esse si limitano a citare principi giurisprudenziali che non risultano disattesi e a seguire iter rivalutativi fondati sull’apprezzamento di altri elementi di cui non si coglie la decisività.

Il ricorso, stante la manifesta infondatezza di tutte le doglianze, è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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