Conflitto insussistente se il secondo giudice indica un terzo incompetente (Cass. pen. Sez. 1 n. 18800 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Presupposto indefettibile per la denuncia del conflitto di competenza è il verificarsi di una situazione di stasi del procedimento, dovuta al conflitto insorto tra due organi giurisdizionali che contemporaneamente rifiutino il riconoscimento della competenza. Non sussiste, invece, conflitto negativo di competenza quando il giudice, cui gli atti siano stati trasmessi da altro giudice dichiaratosi incompetente, ritenga a sua volta competente un terzo giudice non ancora pronunciatosi sulla competenza. In tale evenienza, gli atti devono essere restituiti al giudice che ha sollevato il conflitto, il quale potrà provvedere, con le forme del codice di rito, alla trasmissione degli atti al giudice terzo ritenuto competente. L’insussistenza del conflitto può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen..
Il Fatto
La vicenda trae origine dal reclamo proposto da un soggetto, ai sensi dell’art. 35-ter l. n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.), al fine di ottenere il ristoro per l’ingiusta detenzione asseritamente patita presso un istituto di pena. Il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila aveva trasmesso gli atti al Magistrato di sorveglianza di Pescara, allegando un provvedimento con il quale il Tribunale civile di Ancona si era dichiarato incompetente. Il Magistrato di sorveglianza di Pescara, ritenendosi a sua volta territorialmente incompetente, ha sollevato conflitto negativo di competenza dinanzi alla Corte di cassazione, individuando quale giudice competente il Tribunale civile di Ascoli Piceno, luogo di residenza del condannato, nel frattempo rimesso in libertà.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato l’insussistenza del denunciato conflitto. Secondo la giurisprudenza di legittimità, richiamata nel provvedimento, il presupposto indefettibile per la denuncia del conflitto di competenza è il verificarsi di una situazione di stasi del procedimento, conseguente al conflitto insorto tra due organi giurisdizionali che contemporaneamente rifiutino il riconoscimento della competenza.
Tale situazione di stasi, ha osservato la Corte, non è ravvisabile quando il secondo giudice, al quale gli atti sono stati trasmessi dal primo giudice dichiaratosi incompetente, ritenga a sua volta la competenza di un terzo giudice non ancora pronunciatosi sulla competenza. Nel caso di specie, il Magistrato di sorveglianza di Pescara aveva sollevato il conflitto indicando quale giudice competente il Tribunale civile di Ascoli Piceno, un organo che non si era ancora pronunciato sulla questione.
La Corte ha quindi richiamato i propri precedenti, tra cui Sez. 1, n. 10587 del 29/01/2020, Levi, e Sez. 1, n. 13620 del 22/03/2011, Gentivo, affermando che non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il giudice, cui gli atti siano stati trasmessi da altro giudice dichiaratosi incompetente, ritenga a sua volta competente un terzo giudice. In tale evenienza, gli atti devono essere restituiti al giudice che ha sollevato il conflitto, il quale potrà eventualmente provvedere alla trasmissione degli atti stessi al giudice terzo ritenuto competente.
Sulla base di tali argomentazioni, la Suprema Corte ha dichiarato l’insussistenza del conflitto, disponendo la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Pescara per l’ulteriore corso.
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Nota della Redazione
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