Omesso esame dell’imputato assente e accettazione del rischio processuale (Cass. pen. Sez. II n. 38502 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di intervento di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non si esaurisce nella partecipazione personale dell’imputato al procedimento, ma ricomprende tutte le situazioni in cui si sostanzia l’esercizio del diritto di autodifesa, tra cui l’esame, che è istituto caratterizzato da amplissimo potere dispositivo della parte. L’omesso esame dell’imputato può dunque integrare una limitazione della facoltà di intervento, non surrogabile dalla facoltà di rendere dichiarazioni spontanee. Tuttavia, poiché all’esame si procede solo se l’imputato compare e vi consente, la sua mancata comparizione all’udienza fissata per l’incombente, senza addurre alcun legittimo impedimento, rende legittima la revoca dell’ordinanza di ammissione e la chiusura dell’istruttoria. Con la scelta di non presentarsi, l’imputato accetta volontariamente il rischio di non poter rendere l’esame richiesto.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 25.03.2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri il 31.10.2023 nei confronti dell’imputato per il reato di ricettazione, con riconoscimento delle attenuanti generiche.

Il difensore proponeva ricorso per cassazione articolando otto motivi. Il primo deduceva inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, per essere stata dichiarata chiusa l’istruttoria e rigettata la richiesta di rinvio finalizzata all’esame dell’imputato, non calendarizzato per quella udienza. Gli altri motivi investivano la motivazione in ordine alla responsabilità, alla qualificazione giuridica del fatto, all’attenuante della particolare tenuità e al trattamento sanzionatorio. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità del ricorso; il difensore depositava memoria di replica.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta per prima la questione processuale, muovendo dal dato letterale dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che prescrive a pena di nullità l’osservanza delle disposizioni concernenti l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato. Prende atto di un orientamento contrario, secondo cui l’omesso esame non limita la facoltà di intervento, essendo comunque assicurata la possibilità di rendere dichiarazioni spontanee. Ritiene però di doversi discostare.

La Corte valorizza la nozione di intervento in senso espansivo: essa non si esaurisce nella partecipazione personale al procedimento, ma è vocata a ricomprendere tutte le situazioni in cui concretamente si sostanzia l’esercizio del diritto di autodifesa, tra cui l’esercizio e la gestione del consenso, espressione del valore costituzionale cristallizzato nell’art. 111, comma 5, Cost. L’esame dell’imputato si pone su un terreno naturalmente deputato all’esercizio del consenso, essendo rimesso all’amplissimo potere dispositivo della parte, e la sua omissione può limitare la facoltà di intervento, non surrogabile dalle dichiarazioni spontanee.

Su questa premessa di principio il motivo viene però rigettato. Essendo l’esame rimesso esclusivamente al consenso dell’imputato, la sua mancata comparizione all’udienza, senza legittimo impedimento, rende legittima la revoca dell’ordinanza di ammissione. Nel caso concreto la censura è fuori fuoco: dagli atti non risulta alcuna inosservanza di disposizioni sull’intervento, né una calendarizzazione parziale dell’esame. All’udienza del 13 settembre 2023 era stato disposto rinvio con citazione dei soli testi del pubblico ministero, e solo all’udienza del 31 ottobre 2023 le parti avevano formulato le richieste di prova.

La Corte ricostruisce il quadro normativo: dalla lettura combinata degli artt. 468, 477 e 145 disp. att. cod. proc. pen., anche dopo il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, può essere disposta la sola citazione di testi, periti, consulenti tecnici e delle persone indicate nell’art. 210 cod. proc. pen., non anche dell’imputato. Questi era assente senza allegare legittimo impedimento e non erano calendarizzate udienze successive; l’istruttoria poteva quindi legittimamente esaurirsi in un’unica udienza. La soluzione della tensione tra diritto a rimanere assente e diritto a rendere esame è rimessa alla scelta dell’imputato, che accetta il rischio della chiusura dell’istruttoria.

Quanto agli altri motivi, la Corte li dichiara aspecifici o manifestamente infondati. In presenza di una “doppia conforme”, il giudice di appello non deve analizzare tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente una valutazione globale e logica, e la motivazione per relationem è ammissibile. Le censure sulla qualificazione giuridica non colgono la clausola di riserva dell’art. 648 cod. pen., che non opera in assenza di elementi indicativi della “immediata” riconducibilità della detenzione al furto; l’attenuante della particolare tenuità è esclusa in ragione del valore dei beni, con conferma del rigetto del ricorso e condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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