Inammissibile il ricorso in Cassazione che reitera doglianze già disattese in appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 759 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti la ricorrenza del vizio di violazione di legge e di mancanza di motivazione in ordine all’omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione senza fornire una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale, atteso che la prescrizione non è frutto del mero computo aritmetico del termine sul calendario ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall’interessato a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen. Sono altresì inammissibili i motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici, nonché la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione appartiene alla discrezionalità del giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ne aveva confermato la condanna. Con il primo motivo deduceva la violazione di legge e il vizio di mancanza di motivazione in ordine all’omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Con il secondo e il terzo motivo lamentava, rispettivamente, la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 648-bis, quarto comma, cod. pen. e l’erronea determinazione della pena ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il primo motivo non solo manifestamente infondato ma anche aspecifico e generico. Infatti, la prospettazione dell’intervenuta prescrizione si poneva in palese conflitto con il parametro normativo, in quanto il ricorrente non aveva considerato i periodi di sospensione ai sensi dell’art. 159 cod. pen., per complessivi 532 giorni, che portavano la data di scadenza del termine al 14/04/2026.
La Corte ha precisato che l’accertamento della prescrizione non è il frutto di un mero calcolo aritmetico, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall’interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., richiamando la giurisprudenza di legittimità.
Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati non consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridicamente corrette. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui, appartenendo la commisurazione della pena alla discrezionalità del giudice del merito, nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Quanto all’attenuante del riciclaggio, la Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata ne aveva correttamente escluso l’applicabilità alla luce del non modico valore del bene oggetto di reato e della complessiva gravità del fatto, elementi sulla base dei quali il giudice di merito aveva ritenuto congrua la pena irrogata.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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