Inammissibile il motivo di ricorso non dedotto nei motivi di appello (Cass. pen. Sez. I n. 31296 del 14.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione non ricompreso nei motivi di appello. In base al principio devolutivo del gravame e al principio di disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, la sostanziale acquiescenza della parte a un capo della sentenza, desumibile dalla mancata proposizione di uno specifico motivo di appello, preclude la proposizione della questione per la prima volta in sede di legittimità. Il giudice di legittimità non può decidere su violazioni di legge non già dedotte davanti al giudice di merito di secondo grado, salvo che siano rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo, non sarebbe stato possibile dedurle in appello ovvero siano oggetto di ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina, assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 334, secondo comma, cod. pen. perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena, quanto al reato di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159/2011, in mesi sei di arresto.

L’interessato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, denunciando con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 73 d.lgs. n. 159/2011 e 49, comma 2, cod. pen. Il ricorrente deduce che al momento della commissione del fatto la misura di prevenzione risultava già eseguita, essendo stata imposta per la durata di anni due con provvedimento del Tribunale di Messina, e che dal verbale di sottoposizione non risulta la revoca della patente di guida, non soccorrendo in tal senso le risultanze processuali.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il percorso argomentativo muove da una premessa di ordine processuale: è inammissibile il motivo dedotto per la prima volta in sede di legittimità e non ricompreso nei motivi di appello.

Il fondamento è duplice. Da un lato opera il principio devolutivo del gravame; dall’altro il principio di disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni. Da tali principi la Corte desume che la sostanziale acquiescenza della parte interessata a un determinato capo della sentenza, ricavabile dalla mancata proposizione di uno specifico motivo di appello su quel punto, preclude la proposizione della questione per la prima volta in cassazione.

Il giudice di legittimità non può dunque decidere su violazioni di legge quando queste non siano state già dedotte davanti al giudice di merito di secondo grado. La Corte individua tre eccezioni: le violazioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo; quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello; quelle oggetto di ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen. A sostegno richiama Sez. 2 n. 8890 del 31/01/2017.

Applicando il principio al caso concreto, la Corte rileva che il motivo del ricorso non risulta dedotto nell’atto di appello e che non risultano devoluti al giudice del merito le necessarie verifiche fattuali sottese alla doglianza. L’appello aveva riguardato l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato alla Polizia Giudiziaria, l’assoluzione dal reato di cui all’art. 334 cod. pen., il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen. con riferimento alla condotta descritta al capo b) e la conseguente rideterminazione della pena. Su questi soli profili si era formato il thema devolutum.

Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000), di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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