Estorsione collettiva senza elementi individualizzanti esclude responsabilità del reggente (Cass. pen. Sez. 2 n. 17283 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca per la prima volta in sede di legittimità la violazione della regola di retrodatazione del termine di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., poiché il relativo accertamento comporta verifiche di merito incompatibili con il giudizio di legittimità in ordine al rapporto di connessione tra i fatti, alla desumibilità dagli atti delle posteriori contestazioni e all’interesse attuale della questione. La gravità indiziaria del concorso nel reato di estorsione non può invece essere desunta dalla sola posizione di reggente del sodalizio camorristico, in assenza di elementi individualizzanti che colleghino l’indagato alla specifica condotta estorsiva, dovendosi escludere meccanismi di responsabilità di posizione. In tema di vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica di adeguatezza delle ragioni addotte ai canoni della logica, senza possibilità di rivalutare il compendio probatorio.
Il Fatto
Il ricorrente, accusato di essere il reggente di un clan camorristico, era sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per i reati di estorsione consumata pluriaggravata, commessi anche con il metodo e a vantaggio dell’associazione. Il Tribunale di Napoli aveva confermato la misura, rigettando l’istanza di retrodatazione dei termini di custodia per il titolo estorsivo alla data di esecuzione della precedente ordinanza per omicidio e ritenendo sussistente la gravità indiziaria in relazione ad entrambi gli episodi estorsivi contestati.
Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, la difesa proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla mancata retrodatazione, nonché il vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria per entrambi i capi di estorsione, contestando in particolare l’identificazione del ricorrente quale mandante delle condotte.
La Motivazione della Corte
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza, poiché la questione della retrodatazione non era stata devoluta al Tribunale del riesame. La verifica del rapporto di connessione tra i reati, della desumibilità degli elementi indiziari “ora per allora” e dell’interesse in riferimento al computo dei termini implica accertamenti di merito che postulano un accesso diretto ai fatti contestati nei diversi procedimenti, riservato al giudice cautelare e non al sindacato di legittimità.
Sull’estorsione di cui al capo A), la Corte ha invece accolto il ricorso. Pur non risultando illogica la motivazione sulla possibilità del detenuto di comunicare con l’esterno, anche attraverso microcellulari rinvenuti in carcere, la Corte ha ravvisato un deficit motivazionale nel passaggio dalla accertata posizione di reggente del clan alla gravità indiziaria del concorso nella specifica estorsione. Gli elementi richiamati dall’ordinanza impugnata, tra cui il compendio intercettivo e le dichiarazioni della persona offesa, non consentivano di superare il dato, emergente dal narrato della stessa vittima, del rifiuto iniziale opposto dagli estortori alla prospettazione della conoscenza del ricorrente, sintomatico di un’iniziativa autonoma dei concorrenti. Da tale circostanza, non esplorata dal Tribunale, non poteva farsi discendere la gravità indiziaria del concorso, pena l’introduzione di meccanismi di responsabilità di posizione.
Quanto all’estorsione di cui al capo B), la Corte ha dichiarato il motivo manifestamente infondato. Il vizio di motivazione denunciato si risolveva in una non consentita rivalutazione del compendio probatorio, atteso che le intercettazioni richiamate dall’ordinanza impugnata ricostruivano l’intero sviluppo della fase estorsiva e gli elementi di contrasto segnalati dalla difesa trovavano specifici riferimenti individualizzanti in altri procedimenti, come l’appellativo utilizzato per riferirsi al ricorrente. L’ordinanza genetica, peraltro, era integrabile dal Tribunale del riesame in forza della piena devoluzione conseguente all’impugnazione cautelare.
La Corte ha pertanto annullato l’ordinanza impugnata limitatamente al capo A), con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.
Nota della Redazione
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