Il patteggiamento non è prova nel giudizio amministrativo sul subappalto (TAR Piemonte n. 836 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In base all’art. 25, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 150 del 2022, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi amministrativi. Ne consegue l’illegittimità del diniego di autorizzazione al subappalto fondato esclusivamente sull’esistenza di una sentenza di patteggiamento a carico del socio di maggioranza dell’impresa subappaltatrice. Il subappaltatore è legittimato a impugnare il diniego di autorizzazione al subappalto, poiché la possibilità di subappaltare costituisce l’asse portante dell’iniziativa imprenditoriale di imprese piccole e medie, con rilievo degli artt. 24 e 41 della Costituzione. Resta ferma la valutazione autonoma delle misure amministrative di prevenzione adottate a seguito del fatto giuridico della condanna.
Il Fatto
Una società subappaltatrice chiedeva al Comune di Torino l’autorizzazione a subappaltare i lavori di rifacimento di impianti elettrici nell’ambito di un intervento di riqualificazione edilizia. La dirigente competente respingeva la richiesta, richiamando il combinato disposto degli artt. 80, c. 1, e 105, c. 4, d.lgs. n. 50 del 2016: motivo ostativo era l’esistenza di una sentenza di patteggiamento, divenuta irrevocabile, a carico del socio di maggioranza dell’impresa subappaltatrice per reati di riciclaggio.
La società impugnava il diniego davanti al TAR Piemonte, deducendo la violazione del nuovo art. 445, co. 1-bis, cod. proc. pen. e la falsa applicazione degli artt. 80 e 105 del codice dei contratti. Con motivi aggiunti estendeva le censure all’atto con cui il Comune aveva autorizzato il subappalto in favore di un diverso operatore e chiedeva il risarcimento del danno. Dopo la reiezione della domanda cautelare, la causa perveniva alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune. Secondo la tesi comunale solo l’aggiudicatario, titolare dell’interesse a contestare il diniego, sarebbe legittimato ad agire, mentre il subappaltatore resterebbe portatore di un interesse di mero fatto. I giudici ritengono invece che il subappalto sia modalità usuale, se non principale, di adempimento per imprese piccole o specializzate e costituisca l’asse portante della loro iniziativa imprenditoriale. Escludere ogni tutela giurisdizionale comporterebbe una violazione degli artt. 24 e 41 della Costituzione.
Nel merito, la Corte modifica la lettura data nella propria ordinanza cautelare. L’art. 25, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 150 del 2022 stabilisce che la sentenza prevista dall’art. 444, comma 2, cod. proc. pen., non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi amministrativi. Il diniego comunale si fonda esclusivamente su tale provvedimento, senza aggiungere alcuna valutazione ulteriore sulla posizione della società. La motivazione è quindi illegittima.
Il Collegio distingue poi la misura amministrativa dalla sentenza penale. Le misure adottate a seguito della condanna non hanno portata giurisdizionale e svolgono una funzione di garanzia nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Esamina perciò i fatti successivi: la condanna risale a data anteriore e con decreto il Prefetto aveva sottoposto la società a misure di prevenzione collaborativa per un anno. Solo in data successiva il socio ha ceduto la propria quota, realizzando l’operazione di self cleaning.
I giudici escludono che la scelta del rito possa valere come collaborazione e ravvedimento: il patteggiamento risponde di regola all’esigenza di evitare un processo lungo e una condanna più gravosa, e le attenuanti generiche risultano concesse per la pregressa incensuratezza e il tempo trascorso. Alla data del diniego la posizione della società non era ancora regolarizzata, sicché non può essere riconosciuto il risarcimento richiesto. Il ricorso è pertanto accolto in parte e respinto per il resto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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