Necessario chiarimento sulla satisfattività della delibera di assegnazione di zona territoriale omogenea prima di definire il giudizio di ottemperanza (TAR Calabria n. 1406 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non può essere definito quando, nelle more della trattazione, l’amministrazione adotti un provvedimento sopravvenuto che potrebbe integrare l’obbligo di cui si chiede l’esecuzione. In tal caso il giudice amministrativo, prima di pronunciarsi sulla permanenza dell’interesse al ricorso, deve accertare se l’atto sia satisfattivo della pretesa azionata ovvero se residui un interesse alla prosecuzione del giudizio, disponendo un incombente istruttorio nei confronti della parte ricorrente. L’accertamento della satisfattività dell’atto sopravvenuto costituisce presupposto logico e giuridico della decisione, in quanto solo all’esito di tale chiarimento è possibile valutare la cessazione della materia del contendere ovvero il perdurante interesse alla definizione del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
I ricorrenti agivano per l’ottemperanza della sentenza del TAR Calabria n. 1990/2015, passata in giudicato, con la quale era stato prescritto al Comune di Catanzaro l’obbligo di provvedere alla ripianificazione urbanistica delle aree di loro proprietà, rimaste prive di disciplina a seguito della decadenza del vincolo preordinato all’esproprio. Il giudicato fissava il termine di centottanta giorni dalla notifica della decisione per adempiere a tale obbligo.
Nelle more della trattazione della controversia, il Comune di Catanzaro adottava la delibera consiliare n. 81 del 18.06.2026, avente ad oggetto l’assegnazione della zona territoriale omogenea alle zone bianche (ex strada di previsione) per decadenza del vincolo, richiamando espressamente la sentenza n. 1990/2015.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, a seguito dell’adozione della delibera consiliare sopravvenuta, risultava necessario, ai fini del decidere, un chiarimento della parte ricorrente circa la satisfattività di tale atto ovvero il perdurante interesse alla definizione della controversia.
Il Tribunale ha quindi disposto un incombente istruttorio, ritenendo che solo all’esito della risposta della parte ricorrente sia possibile valutare se la delibera adottata dall’amministrazione abbia dato compiuta esecuzione al giudicato oppure se permanga un interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza.
L’ordinanza ha conseguentemente rinviato l’esame della causa alla camera di consiglio dell’11 novembre 2026, per consentire alla parte ricorrente di fornire il richiesto chiarimento. La decisione si inserisce nella consolidata giurisprudenza secondo cui, nel giudizio di ottemperanza, l’eventuale adempimento sopravvenuto dell’amministrazione impone al giudice di verificare la cessazione della materia del contendere solo all’esito dell’accertamento della piena satisfattività dell’atto adottato.
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Nota della Redazione
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