Patteggiamento, ricorso in cassazione ammesso solo per errore manifesto di qualificazione (Cass. pen. Sez. VII n. 35108 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto, nei quali sussiste il rischio che l’accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati. La doglianza deve ritenersi inammissibile quando la diversa qualificazione prospettata presenti margini di opinabilità. Parimenti inammissibile è la censura che investa l’adeguatezza della motivazione sulla insussistenza delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., non rientrando tale censura nel perimetro tassativo delle doglianze deducibili ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, con sentenza del 4 marzo 2026 emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., applicava all’imputato, in ordine al delitto di cui all’art. 73, primo comma, d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione a fini di spaccio di cocaina, la pena concordata, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e applicazione della diminuente per il rito. Avverso la decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per difetto di motivazione: il giudice, secondo la prospettazione difensiva, non avrebbe potuto limitarsi a recepire l’accordo delle parti, ma avrebbe dovuto procedere ad autonoma verifica della situazione di fatto e di diritto, con riguardo alla ricorrenza del reato contestato, all’esclusione di cause di proscioglimento e alla possibile diversa qualificazione della condotta in termini di minore gravità.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per causa dichiarabile senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Le doglianze proposte investivano, nella sostanza, l’adeguatezza della motivazione in ordine alla insussistenza delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e alla qualificazione giuridica del fatto.

Il Collegio ha precisato che tali censure non rientrano, nei termini in cui erano articolate, tra quelle deducibili ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103.

Con specifico riguardo alla qualificazione del fatto, la Corte ha ribadito che in tema di patteggiamento la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica è limitata ai soli casi di errore manifesto, nei quali sussista il rischio che l’accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati. Essa deve invece essere esclusa quando la diversa qualificazione prospettata presenti margini di opinabilità. Il principio è stato affermato da Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015 e da Sez. 15, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013.

Nel caso in esame non è emerso alcun errore manifesto. La sentenza impugnata non si è arrestata a una formula meramente assertiva, ma ha richiamato gli elementi desunti dalla comunicazione di notizia di reato e dagli atti allegati: il controllo dell’autovettura condotta dall’imputato, il rinvenimento sotto il sedile anteriore lato guida di quattro involucri contenenti complessivi grammi 418 lordi di cocaina, il successivo accesso all’appartamento nella disponibilità dell’imputato, il sequestro di altri quattro involucri per complessivi grammi 126 lordi, nonché il rinvenimento di un bilancino di precisione sporco di cocaina, di materiale per il confezionamento e della somma di euro 290,00.

Il giudice del merito ha dunque esplicitato, in modo sufficiente rispetto alla natura della decisione resa ex art. 444 cod. proc. pen., le ragioni della insussistenza dei presupposti per una pronuncia liberatoria e della corretta sussunzione della condotta nell’ipotesi contestata. La destinazione allo spaccio è stata desunta dall’elevata quantità della sostanza, dal frazionamento e occultamento della stessa, nonché dal contestuale rinvenimento di strumenti e materiali funzionali alla suddivisione e al confezionamento delle dosi. Le censure si risolvono pertanto nella generica sollecitazione di una rivalutazione del merito, estranea al sindacato di legittimità sulla sentenza di patteggiamento, e non evidenziano una qualificazione giuridica ictu oculi incompatibile con il fatto come descritto e recepito nella decisione impugnata. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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