Motivi nuovi in appello ammissibili solo sui capi già impugnati (Cass. pen. Sez. III n. 24160 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
I motivi nuovi depositati in appello sono inammissibili quando investono capi o punti della decisione diversi da quelli già devoluti con l’atto di impugnazione originario, dovendo il thema impugnationis restare invariato. Il giudice di appello non è tenuto a rispondere a motivi inammissibili, sicché l’omessa trattazione non integra vizio di motivazione. La difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza: prevale il dispositivo di udienza e la divergenza è sanabile mediante rettifica. La Cassazione può emendare d’ufficio ogni erroneo enunciato palese e pacificamente riconoscibile, senza necessità di annullamento, anche in caso di ricorso inammissibile.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per alcuni reati estinti per prescrizione e, per il residuo reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 4 d.lgs. n. 74 del 2000, rideterminava la pena in due anni di reclusione, oltre confisca. Proponeva ricorso per cassazione il difensore di fiducia, articolando tre motivi: omessa valutazione dei motivi aggiunti depositati il 27 ottobre 2025; vizio di motivazione sugli effetti espansivi di due sentenze del Tribunale di Napoli che avevano escluso la qualifica di amministratore di fatto; contrasto tra motivazione e dispositivo sulla misura della pena.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente perché collegati, sono dichiarati inammissibili per un duplice ordine di ragioni. La Corte osserva che, sebbene la sentenza impugnata non affronti la questione dedotta con i motivi nuovi, questi ultimi non necessitavano di risposta, trattandosi di atti inammissibili.
Il principio è consolidato: i motivi nuovi devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione già investiti dall’atto di impugnazione originario (Sez. 2 n. 17693 del 17/01/2018). Le Sezioni Unite hanno chiarito che il “capo di sentenza” individua ogni decisione relativa a uno dei reati attribuiti all’imputato, mentre il “punto della decisione” ha portata più ristretta e riguarda le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione (Sez. U n. 6903 del 27/05/2016; Sez. U n. 10251 del 17/10/2006). Nel caso concreto, nei motivi di appello si era chiesta unicamente l’assoluzione per insussistenza dell’elemento oggettivo: punto diverso da quello della qualifica soggettiva dell’agente.
Sotto concorrente profilo, i motivi sono generici: a fronte di una ricostruzione dettagliata del ruolo di amministratore di fatto, il ricorrente si limita a indicare due sentenze del Tribunale di Napoli senza allegare il legame tra i fatti dei diversi procedimenti né gli elementi che avrebbero scardinato la motivazione.
Quanto al terzo motivo, la Corte afferma che la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non produce nullità, che ricorre solo quando il dispositivo difetti totalmente. Prevale il dispositivo di udienza e la divergenza è sanabile con il procedimento di correzione dell’errore materiale (Sez. 6 n. 18372 del 28/03/2017; Sez. 3 n. 125 del 19/11/2008). I casi di rettificazione ex art. 619 cod. proc. pen. non sono tassativi, essendo correggibile ogni erroneo enunciato palese e pacificamente riconoscibile (Sez. 3 n. 37770 del 26/09/2025). Il potere di rettifica non è condizionato alla non inammissibilità del ricorso, avendo l’art. 619 cod. proc. pen. carattere speciale rispetto all’art. 130 cod. proc. pen. (Sez. 3 n. 30286 del 09/03/2022).
La Corte rettifica pertanto il dispositivo, sostituendo quello in calce con quello letto in udienza di condanna a un anno e sei mesi di reclusione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali e a Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Esclude la rifusione delle spese alle parti civili, estranee al delitto tributario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 130 c.p.p. – Correzione di errori materiali
- Art. 619 c.p.p. – Rettificazione di errori non determinanti annullamento