Patteggiamento, ricorso inammissibile se denuncia il mancato proscioglimento (Cass. pen. Sez. VII n. 35115 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
A far tempo dal 3 agosto 2017, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 23.6.2017 n. 103, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena e della misura di sicurezza. Non è più deducibile il motivo che censuri la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o il preteso difetto di motivazione sul relativo vaglio. Tale censura esula dal perimetro tassativo dell’impugnazione consentita e il ricorso è inammissibile.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, con sentenza di patteggiamento, ha applicato all’imputato la pena di anni cinque di reclusione ed euro 23.000 di multa per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, unificati per continuazione, previo riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e con la riduzione per il rito prescelto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con unico motivo la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla verifica dell’insussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., di cui il giudice deve dar conto ai sensi dell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. La questione approda così davanti alla Corte suprema.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che il ricorso è palesemente inammissibile per cause dichiarabili senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge n. 103/2017.
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo applicabile ratione temporis: la richiesta di patteggiamento e la relativa impugnativa sono successive al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della riforma. Trova pertanto applicazione l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente al pubblico ministero e all’imputato di ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza.
Da questo perimetro tassativo resta escluso il motivo — proprio quello dedotto nel caso di specie — concernente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ovvero il preteso difetto di motivazione sul relativo vaglio.
Il motivo, così come articolato, si colloca quindi al di fuori dei casi di impugnazione consentita. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa (Corte cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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