Esercizio abusivo di parcheggiatore non richiede la dazione del corrispettivo (Cass. pen. Sez. VII n. 35111 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’integrazione della contravvenzione di esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, di cui all’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è sufficiente che il soggetto agente, già sanzionato in sede amministrativa con provvedimento definitivo, sia nuovamente colto nell’atto di esercitare l’attività, privo della necessaria autorizzazione. Non costituisce elemento della fattispecie la ricezione di una somma di denaro o di altra utilità come corrispettivo della prestazione svolta. In tema di divieto di accesso alle aree di parcheggio disposto dal Questore ai sensi dell’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, la mera violazione del provvedimento, accertata in plurime occasioni, è sufficiente a integrare la contravvenzione e a fondare il giudizio di pericolosità sociale.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, aveva rideterminato la pena inflitta a due imputati, riconosciuti colpevoli di plurime violazioni dell’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285 del 1992 e, per uno solo di essi, del reato di cui all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo con due motivi la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di entrambi i reati.

La questione centrale attiene alla configurabilità delle contravvenzioni contestate e alla sufficienza del compendio probatorio valorizzato dai giudici di merito.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Le censure, osserva il Collegio, sono reiterative di profili già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scandite dalla necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

I ricorsi, inoltre, sono volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali. La sentenza impugnata, per contro, ha enucleato con motivazione esente da aporie logiche la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati, desunti dalle annotazioni di servizio della Polizia locale, pienamente utilizzabili in ragione del rito prescelto.

Quanto alla contravvenzione di cui all’art. 7, comma 15-bis, la Corte rileva che dalle annotazioni emergeva come gli imputati si fossero posizionati nell’area del piazzale indicando agli autisti i posti liberi, agevolando la manovra e chiedendo denaro. Il Collegio afferma che non è necessario acquisire la prova della dazione del corrispettivo, richiamando il precedente Sez. 4, n. 24285 del 08/05/2025, Rv. 288441: è sufficiente che il soggetto, già sanzionato in sede amministrativa con provvedimento definitivo, sia nuovamente colto nell’esercizio dell’attività senza autorizzazione.

Con riguardo all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, contestato a un solo ricorrente, la Corte di merito ha ritenuto sufficiente la mera violazione del provvedimento del Questore, senza ulteriori accertamenti. Il destinatario del divieto di accesso alle aree di parcheggio, per la durata di mesi nove, era stato individuato in plurime occasioni; tali violazioni, consistenti quanto meno nell’impedimento alla libera fruizione dello spazio pubblico e nella correlata richiesta di denaro, integrano una prova di pericolosità sociale.

I ricorsi sono quindi dichiarati inammissibili. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna alle spese processuali consegue, per ciascun ricorrente, quella al pagamento della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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