Ricorso straordinario ex art. 625-bis per difetto di comunicazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 5424 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza pronunciata con procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. non richiede la preventiva comunicazione alle parti della data della camera di consiglio, essendo espressamente esclusa l’instaurazione del contraddittorio anche nelle sole forme cartolari. La mancata comunicazione non integra, pertanto, un errore percettivo o di fatto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., atteso che il vizio rilevante per il ricorso straordinario deve consistere in una inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. È pertanto inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso straordinario che deduca l’omesso avviso della fissazione dell’udienza in relazione a un giudizio definito senza formalità di procedura.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato con sentenza resa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte d’appello, aveva proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile dalla Sesta Sezione penale con ordinanza del 16 luglio 2025, adottata con procedura de plano.
Avverso tale pronuncia, il condannato ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo un errore di fatto consistito nell’omessa comunicazione al difensore di fiducia dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale, con conseguente compressione del diritto di difesa. La difesa ha altresì richiesto la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza di condanna.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che sulla domanda di tutela interinale era già stato separatamente provveduto con precedente sentenza, e ha quindi esaminato il merito della impugnazione, ritenendola inammissibile perché basata su un presupposto del tutto erroneo: la sentenza impugnata non era stata pronunciata all’esito di un giudizio camerale, ma era stata dichiarata inammissibile «con procedura de plano».
La formula de plano, chiarisce la Corte, evoca la modalità di definizione «senza formalità di procedura» prevista dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., modalità speciale e differenziata dai riti camerali disciplinati dall’art. 611 cod. proc. pen. In tale procedimento non è prevista la possibilità di discussione orale né sono indicate preventivamente la data della camera di consiglio o le possibili ragioni di inammissibilità. L’instaurazione del contraddittorio è espressamente esclusa, sul modello dell’art. 127, comma 9, cod. proc. pen., quando occorra dichiarare l’inammissibilità del ricorso nei casi tassativamente previsti, ivi compreso quello avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Nel caso di specie, il ricorso ordinario era stato proposto proprio avverso una sentenza resa in seguito a concordato tra le parti, sicché la mancata comunicazione della data dell’udienza non è discesa da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti, ma dalla corretta applicazione della legge processuale. La Corte richiama i propri precedenti in materia, secondo cui il ricorso straordinario è condizionato alla effettiva sussistenza di un errore percettivo che abbia inciso sul processo formativo della volontà del giudice.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 127 c.p.p. – Procedimento in camera di consiglio
- Art. 599-bis c.p.p. – Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello
- Art. 610 c.p.p. – Atti preliminari
- Art. 611 c.p.p. – Procedimento
- Art. 625-bis c.p.p. – Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto