Elezione di domicilio valida solo nel procedimento in cui è effettuata (Cass. pen. Sez. V n. 3870 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’elezione di domicilio e la dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell’ambito del procedimento nel quale sono state effettuate e non spiegano alcun effetto in altri procedimenti, sia pure geneticamente collegati a quello originario. La dichiarazione di variazione di residenza presentata al Comune ha rilevanza meramente anagrafica e non è equipollente alla comunicazione del cambio di domicilio, che ai fini del processo penale deve essere indirizzata all’autorità procedente. L’imputato deve manifestare espressamente la volontà di ricevere ogni notificazione e comunicazione presso il domicilio eletto. È inammissibile il ricorso che, sul punto, non si confronti con le argomentazioni del giudice di merito e non illustri la decisività della prova richiesta.
Il Fatto
La Corte di Appello di Brescia confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Bergamo nei confronti dell’imputato, legale rappresentante di una società dichiarata fallita, per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Gli si contestava di avere occultato la documentazione contabile della fallita e di avere distratto somme mediante cessioni pro solvendo di crediti sociali in favore di propri creditori personali, con depauperazione del patrimonio sociale e senza alcuna utilità per la società.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: nullità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio, per essere stati notificati in luogo diverso dal domicilio successivamente eletto; mancata rinnovazione del dibattimento per l’assunzione di prove sopravvenute; carenza di motivazione sulla bancarotta distrattiva.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, la Corte territoriale aveva accertato che nel giudizio non era stata documentata l’ulteriore elezione di domicilio all’indirizzo indicato dalla difesa e che l’accertamento sul punto aveva dato esito negativo. La nuova elezione formale era stata effettuata in relazione ad altro e diverso procedimento penale.
Il principio affermato è netto: l’elezione o dichiarazione di domicilio opera esclusivamente nel procedimento in cui è stata posta in essere e resta priva di effetti in procedimenti diversi, ancorché geneticamente collegati. La Corte richiama sul punto Sez. 6 n. 49498 del 15/10/2009.
Non è sostenibile l’equipollenza alla dichiarazione di variazione del domicilio della dichiarazione di variazione di residenza presentata al Comune, che ha rilievo meramente anagrafico. La comunicazione del cambio di domicilio, ai fini del processo penale, deve essere indirizzata all’autorità procedente, dovendo l’imputato manifestare espressamente la volontà di ricevere ogni notificazione presso quel domicilio, secondo Sez. 2 n. 7834 del 28/01/2020.
Il secondo motivo è manifestamente infondato e generico. La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi, aveva ritenuto generica la richiesta di rinnovazione concernente l’intero fascicolo della procedura fallimentare, più ampio di quello dibattimentale e privo di riferimenti specifici ad atti o documenti. Corretta è anche la valutazione di non decisività della nuova audizione del curatore. Quanto all’esame dell’imputato, la Corte di merito ha rilevato che lo stesso poteva rendere dichiarazioni in ogni momento e le aveva effettivamente rese, senza che la difesa abbia illustrato la decisività della prova.
Il terzo motivo è parimenti generico rispetto alle argomentazioni diffuse e puntuali della Corte territoriale, fondate sulle cessioni di crediti della fallita in favore di creditori personali dell’imputato. La censura tende a una rilettura degli elementi di fatto non consentita in sede di legittimità, essendo la valutazione riservata in via esclusiva al giudice di merito, secondo Sez. U n. 6402 del 30/4/1997. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.