Sequestro conservativo, notifica del difensore non ne determina inefficacia (Cass. pen. Sez. II n. 3867 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro conservativo, la notifica e la trascrizione del provvedimento eseguite dal difensore della parte civile anziché dall’ufficiale giudiziario non integrano una violazione procedurale idonea a determinare l’inefficacia della misura cautelare. Il richiamo alle forme del codice di procedura civile attiene, infatti, alle modalità esecutive del provvedimento ablatorio e non alla validità del titolo, che viene meno esclusivamente nei casi indicati dall’art. 317, comma 4, cod. proc. pen. Ai fini del periculum in mora è sufficiente la valutazione dell’incapienza attuale del patrimonio del debitore, non occorrendo la prova di attività di dispersione patrimoniale. La doglianza sul fumus commissi delicti non dedotta in sede di riesame è inammissibile per novità.
Il Fatto
Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Tribunale di Asti ha confermato il decreto del G.u.p. che aveva disposto il sequestro conservativo di immobili e automezzi, in relazione a un reato di riciclaggio per il quale lo stesso ha riportato condanna a pena detentiva e al pagamento di una provvisionale in favore della banca costituita parte civile.
Con il ricorso si deduce l’inesistenza della notifica del decreto, eseguita dal difensore della parte civile anziché dall’ufficiale giudiziario; l’apparenza della motivazione in ordine al fumus commissi delicti e al periculum in mora; l’erronea stima del valore dei beni in sequestro.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della notifica del sequestro. Secondo il ricorrente, l’art. 317, comma 3, cod. proc. pen. imporrebbe che la notifica e la trascrizione siano eseguite dall’ufficiale giudiziario con le forme del codice di procedura civile. Il Collegio osserva che il rispetto di tali forme riguarda l’esecuzione del provvedimento ablatorio, che costituisce un posterius rispetto alla verifica di validità e legittimità del titolo cautelare.
Il motivo è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte richiama un orientamento consolidato secondo cui la notifica e la trascrizione effettuate dal difensore non integrano una violazione procedurale tale da determinare l’inefficacia della misura. Il sequestro viene meno soltanto nei casi previsti dall’art. 317, comma 4, cod. proc. pen., che menziona la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non più soggetta a impugnazione. Sul punto richiama Sez. 6 n. 45480 del 06.10.2015, Sez. 2 n. 29113 del 22.06.2011 e Sez. 6 n. 31565 del 09.07.2009.
Quanto al fumus commissi delicti, il ricorrente non aveva sollevato questioni in sede di riesame. La Corte rileva che non può dedursi per la prima volta in Cassazione il vizio di omessa motivazione su temi non devoluti al giudice del provvedimento impugnato, con conseguente inammissibilità della doglianza. Sottolinea inoltre che l’imputato è già stato condannato per riciclaggio e che il danno è stato quantificato all’esito di un giudizio a cognizione piena, con approfondimento probatorio eccedente il livello di verifica richiesto in sede cautelare.
Sul periculum in mora, la Corte ribadisce che è sufficiente la valutazione dell’incapienza attuale del patrimonio del debitore, non occorrendo la prova di condotte di dispersione. Richiama Sez. 2 n. 51576 del 04.12.2019 e Sez. Un. n. 51660 del 25.09.2014. L’obbligo motivazionale risulta soddisfatto, avendo il tribunale dato conto dell’assenza di beni ulteriori di valore inferiore al credito vantato.
Il motivo sulla stima del valore degli immobili è infine dichiarato inammissibile per difetto di specificità, a fronte di una motivazione puntuale che richiama gli accertamenti della Guardia di Finanza. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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