Il patto parasociale non è qualificabile quando regola l’uscita del socio e non la governance (Cass. civ. Sez. I n. 13561 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La spendita della qualità di legale rappresentante di una società non richiede formule sacramentali, ma è liberamente ricavabile dalle modalità di manifestazione della volontà. La pattuizione con cui il socio uscente conviene che la cessione della quota sia condizionata alla garanzia del pagamento pro quota di un mutuo contratto nell’interesse della società non integra un patto parasociale, difettando il requisito funzionale della regolazione del comportamento dei soci nell’esercizio dei poteri amministrativi e della stabilizzazione della governance societaria, ed è pertanto erroneo escludere aprioristicamente la riferibilità dell’accordo alla società solo perché sottoscritto tra soci e senza esplicita menzione del nome sociale.
Il Fatto
La società otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del socio uscente, fondato su una scrittura privata del 1° febbraio 2001 con cui questi si era impegnato a pagare pro quota le rate di un mutuo contratto dalla società, contestualmente alla cessione delle sue quote al fratello. Il Tribunale di Gorizia accoglieva l’opposizione e la Corte di appello di Trieste, in riforma della sentenza di primo grado, revocava il decreto, ritenendo la società priva di legittimazione attiva: la scrittura doveva qualificarsi come patto parasociale tra i soli soci, non essendo stata spesa in essa la qualità di amministratori né menzionata la società, con conseguente estraneità dell’ente alle obbligazioni pattuite.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i quattro motivi del ricorso principale per la loro connessione, ne afferma la fondatezza. Osserva che la contemplatio domini non richiede forme solenni: la riferibilità del negozio alla società va desunta dalle circostanze concrete, e nella specie è pacifico che tutti i soci sottoscrittori fossero anche amministratori della società in nome collettivo. La Corte territoriale ha quindi errato nell’escludere in via di principio che un accordo tra soci possa contenere pattuizioni nell’interesse della società, come dimostrano le clausole di prelazione o di gradimento, che condizionano la validità stessa del trasferimento.
Quanto alla qualificazione in termini di patto parasociale, la Corte richiama la definizione di cui a Sez. 1, n. 22375 del 25 luglio 2023: si tratta dell’accordo tra soci volto a regolare il comportamento futuro durante la vita della società o in occasione dell’esercizio di diritti derivanti dalle partecipazioni. L’elemento qualificante è la distinzione rispetto al contratto sociale e la finalità di stabilizzazione degli assetti proprietari o del governo della società, secondo la tipizzazione causale dell’art. 2341-bis cod. civ.. Anche i patti atipici, per essere meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322 cod. civ., devono perseguire tali finalità di regolazione della governance.
La pattuizione in esame, che condiziona l’efficacia della cessione della quota all’assunzione, da parte del socio cedente, della garanzia del pagamento pro quota di un mutuo sociale, non ha alcuna attinenza con l’assetto dell’ente né con l’esercizio dei futuri diritti sociali: oggetto ne è la condizione di efficacia dell’uscita dalla società, il che esclude logicamente che con essa si sia inteso regolare l’esercizio congiunto dei poteri sociali. Ne consegue l’erroneità della qualificazione operata dalla Corte territoriale, la cui motivazione risulta perplessa laddove lascia impregiudicata la questione della legittimità del patto.
La Suprema Corte rileva infine che la sentenza impugnata ha obliterato la circostanza che la scrittura fu sottoscritta da tutti gli amministratori della s.n.c., il che, unitamente all’assenza di forme sacramentali di spendita del nome, rende erronea in diritto l’esclusione dell’accollo. La corretta qualificazione del negozio è demandata al giudice del rinvio. La Corte accoglie altresì il ricorso incidentale, ravvisando il perdurante interesse all’esame delle difese non esaminate nel giudizio di merito e riproponibili in sede di rinvio.
Nota della Redazione
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