No al mutamento di domanda in appello se l’opposizione a decreto ingiuntivo ha sempre contestato la maggiorazione della somma ingiunta (Cass. civ. Sez. 1 n. 15169 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l’eccezione con cui l’opponente contesta che la somma ingiunta sia superiore a quella risultante dalla prova scritta costituita dai bilanci e dai piani di riparto approvati dall’assemblea non è una eccezione nuova se già formulata in primo grado, ancorché in appello venga approfondita o riformulata. La declaratoria di inammissibilità dell’appello per mutamento della domanda è erronea quando le difese appellate coincidono, in tutto o in parte, con quelle già esposte nell’atto di opposizione. Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il valore della causa, in applicazione del criterio del disputatum, è pari, per l’appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione.
Il Fatto
Un consorzio otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti di un condominio consorziato per il pagamento di quote consortili relative ad alcune annualità, come da delibere assembleari. Il condominio proponeva opposizione, eccependo, tra l’altro, l’illegittima maggiorazione delle somme richieste rispetto a quelle approvate in assemblea.
Il Tribunale rigettava l’opposizione. La Corte d’Appello dichiarava inammissibile il motivo di appello, ritenendo che l’appellante avesse mutato la propria impostazione difensiva, non contestando più l’applicabilità dell’IVA ma l’arbitraria maggiorazione dell’importo determinato in sede assembleare. Nel merito, riteneva comunque legittima l’applicazione dell’IVA. Avverso tale sentenza, il condominio proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Con riguardo al primo motivo, ha ritenuto errata la valutazione della Corte territoriale circa la presenza di un’eccezione nuova in appello. Dall’esame dell’atto di opposizione e della comparsa conclusionale di primo grado emergeva che il condominio aveva già contestato che l’importo ingiunto, comprensivo di IVA, non trovasse fonte nei bilanci approvati, costituenti la prova scritta posta a fondamento del decreto. L’argomentazione relativa all’arbitraria maggiorazione della somma richiesta in via monitoria era quindi già stata prospettata in primo grado.
La Corte ha precisato che, avendo pronunciato l’inammissibilità dell’appello, il giudice di secondo grado si era spogliato della potestas iudicandi, rendendo irrilevante ogni motivazione nel merito circa l’infondatezza della contestazione sull’IVA.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui, in tema di rimborso delle spese di lite, il valore della causa è pari, per l’appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione. La Corte d’Appello aveva invece liquidato le spese prendendo a riferimento uno scaglione tariffario superiore, senza considerare che la soccombenza era limitata all’importo dell’IVA oggetto di gravame.
In accoglimento di entrambi i motivi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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