Il PAUR supera il dissenso comunale e il veto sulla ex cava (Cons. Stato n. 2159 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale il Comune non vanta alcun diritto di veto: la determinazione conclusiva della conferenza di servizi è assunta sulla base delle posizioni prevalenti e può superare il dissenso delle amministrazioni ordinariamente competenti. Il dissenso espresso in conferenza deve essere costruttivo, congruamente motivato e recare le indicazioni delle modifiche progettuali necessarie al suo superamento. Il comma 8-bis dell’art. 9 della l.r. FVG n. 3/2018, che subordina al previo accordo con i Comuni gli interventi alternativi di riassetto ambientale delle cave cessate, riguarda l’attività estrattiva e non le autorizzazioni in materia di discariche, e si riferisce comunque a soggetti diversi dal gestore dell’impianto. La valutazione dei criteri localizzativi e della valutazione d’incidenza costituisce espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito, ove sorretta da istruttoria adeguata.

Il Fatto

Il Comune appellante impugna davanti al TAR Friuli Venezia Giulia gli atti del procedimento autorizzatorio per la costruzione e l’esercizio di una discarica di rifiuti non pericolosi in una ex cava del proprio territorio, confinante con altro Comune. Oggetto del gravame sono il PAUR rilasciato ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, l’autorizzazione integrata ambientale e i provvedimenti di VIA e VINCA.

Il Comune deduce l’insussistenza dei presupposti per il rilascio del PAUR e vizi procedimentali, lamentando che le proprie osservazioni urbanistiche e ambientali siano state disattese in sede di conferenza di servizi. Il TAR respinge il ricorso. Propone appello il Comune; si costituiscono la società proponente e la Regione, chiedendo la conferma della decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo mezzo, con cui l’appellante sostiene che il PAUR sarebbe stato rilasciato senza il previo accordo con i Comuni interessati, imposto dal comma 8-bis dell’art. 9 della l.r. n. 3/2018 per gli interventi alternativi di riassetto ambientale delle cave cessate. Il motivo è infondato.

Il Consiglio di Stato ricostruisce la concentrazione procedimentale introdotta dal d.lgs. n. 104/2017 nel codice dell’ambiente, che ha valorizzato il provvedimento unico come strumento di semplificazione. L’art. 27-bis prevede che la determinazione finale della conferenza di servizi costituisca il PAUR e comprenda il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi. Richiamando propri precedenti (Cons. Stato, sez. IV, n. 6202 del 2021 e n. 6195 del 2021), il Collegio ribadisce che l’effetto autorizzativo deriva dalla determinazione conclusiva della conferenza, capace di superare dissensi e silenzi delle amministrazioni competenti.

La tesi dell’appellante, osserva la Sezione, introducendo nel PAUR una sorta di diritto di veto comunale, urta contro la ratio del modulo conferenziale. La riforma del d.lgs. n. 127/2016 ha superato la regola dell’unanimità, affermando il criterio delle posizioni prevalenti e il silenzio assenso in caso di mancata o non collaborativa partecipazione. Il dissenso deve quindi rispondere ai principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., non riducendosi a sterile opposizione.

Quanto al comma 8-bis invocato, il Collegio ne esclude l’applicabilità: la norma concerne l’attività estrattiva e non le autorizzazioni in materia di discariche; inoltre si riferisce ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, categorie diverse dalla società proponente. Il successivo mezzo sulla deroga ai CLIR è smentito dalle risultanze documentali, che collocano la domanda nell’elenco dei titoli richiesti nell’ambito del PAUR.

Il terzo motivo, sulla presunta rinaturalizzazione spontanea dell’area e sul divieto urbanistico, è respinto: la conferenza ha qualificato il sito come area degradata, nozione coerente con i criteri localizzativi regionali. Il quarto motivo, sulla VINCA, è infondato: lo studio presentato offre un quadro ricognitivo aggiornato e il competente servizio ha escluso incidenze negative sulla ZSC. Il quinto motivo, sul difetto istruttorio e sul modello odorigeno mutuato da altro impianto, è parimenti infondato, trattandosi di modelli di calcolo predittivi fisiologici per un progetto non ancora realizzato. Il sesto motivo, sul programma “Firmano pulita” e sul Contratto di Fiume, è respinto: il primo è superato dal mutato contesto pianificatorio, il secondo non era ancora sottoscritto. L’appello è respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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