Tariffa idrica, atti dell’EGA non impugnabili in via autonoma (Cons. Stato n. 2164 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel servizio idrico integrato la proposta tariffaria predisposta dall’Ente di governo dell’ambito è atto endoprocedimentale non immediatamente impugnabile, perché il procedimento ha natura binaria e la competenza finale spetta all’ARERA. Gli effetti della tariffa soltanto proposta sono provvisori e non irreversibili. Le censure relative al riconoscimento dei conguagli tariffari in favore del gestore grossista vanno fatte valere nel giudizio davanti al TAR Lombardia, sede di Milano, avverso il provvedimento dell’Autorità, non mediante impugnazione autonoma degli atti dell’EGA. Frapporre un giudizio tra i profili organizzativi dell’ente d’ambito e l’approvazione dell’Autorità compromette il ruolo di quest’ultima e invade poteri amministrativi non ancora esercitati.

Il Fatto

Nel Comune di Motta di Livenza il servizio idrico integrato presenta una sovrapposizione di gestioni: la fognatura e la depurazione sono affidate alla società appellante in forza di una concessione salvaguardata fino al 2028, mentre l’acquedotto è gestito da altro soggetto. La controversia riguarda la determinazione della tariffa del gestore grossista e il riconoscimento dei conguagli relativi ai metodi tariffari succedutisi dal 2012.

Con delibera del 2016 l’AEEGSI aveva applicato provvisoriamente un coefficiente unitario, rinviando la definizione del moltiplicatore all’acquisizione di ulteriori elementi. L’Ente di governo dell’ambito, con nota del 2018, ha escluso il recupero dei conguagli degli anni precedenti al 2016. La società ha impugnato davanti al TAR Veneto la nota e i successivi atti, articolando quattro ricorsi per motivi aggiunti, con domanda risarcitoria. Il TAR ha respinto il ricorso; proposto appello, la Quarta Sezione lo rigetta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette di poter prescindere dalle eccezioni di rito secondo la logica della ragione più liquida, richiamando l’Ad. plen. n. 5 del 2015, essendo l’appello infondato nel merito. Il primo motivo censura la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti, sostenendo l’appellante che gli atti dell’EGA sarebbero dotati di autonoma attitudine lesiva.

La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 154, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 e il d.p.c.m. 20 luglio 2012 intestano all’Autorità il potere di approvazione delle tariffe, mentre l’ente d’ambito predispone e trasmette la proposta. Richiamata l’Ad. plen. n. 16 del 2025 sui criteri del full cost recovery, il Collegio precisa che l’equilibrio economico-finanziario della gestione non implica il riconoscimento tariffario di ogni singolo costo e non sterilizza ogni rischio in capo al gestore.

Il procedimento tariffario è binario: alla proposta dell’ente d’ambito segue l’approvazione dell’ARERA, cui spetta un ruolo nevralgico in materia di elevata complessità tecnica. Gli atti dell’EGA hanno efficacia solo provvisoria e i loro effetti non sono irreversibili. Da qui la conferma dell’inammissibilità dell’impugnazione autonoma.

Due gli argomenti ulteriori. Accogliere la tesi dell’appellante eluderebbe il carattere decadenziale dei termini e invertirebbe l’onere procedimentale, premiando chi, avendo interesse all’aggiornamento, ne attenda l’inerzia per poi pretenderne retroattivamente il risultato. Sarebbe inoltre elusa la regola sulla competenza funzionale inderogabile del TAR Lombardia, sede di Milano, ex art. 14, comma 2, c.p.a., in un giudizio in cui l’Autorità non è stata nemmeno chiamata in causa.

Il Collegio osserva che la stessa società ha già impugnato davanti al TAR Milano le determinazioni tariffarie per gli anni 2022 e 2023 approvate dall’ARERA: in quella sede potrà dolersi del mancato inserimento dei conguagli. Frapporre un giudizio amministrativo tra i profili organizzativi dell’ente d’ambito e l’approvazione dell’Autorità comporterebbe, altrimenti, la violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a. L’appello è respinto, con condanna alle spese liquidate in € 6.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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