Niente veto del Comune nel PAUR: la conferenza decide sulle posizioni prevalenti (Cons. Stato n. 2160 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 la determinazione conclusiva della conferenza di servizi si forma sulla base delle posizioni prevalenti delle amministrazioni partecipanti e non richiede l’accordo di ogni ente locale coinvolto. Il dissenso del Comune interessato non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto di veto, ma deve essere costruttivo, congruamente motivato e recare le indicazioni progettuali necessarie al suo superamento. La clausola dell’art. 9, comma 8-bis, della legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 3/2018, che subordina a preventivo accordo comunale gli interventi alternativi di riassetto ambientale di una cava cessata, opera sul diverso piano dell’attività estrattiva e non incide sul regime autorizzatorio delle discariche, governato dal codice dell’ambiente. Ne deriva che l’assenza dell’accordo comunale non vizia il PAUR né l’autorizzazione integrata ambientale che vi confluisce.
Il Fatto
Un Comune ha impugnato davanti al TAR Friuli Venezia Giulia il PAUR, l’AIA e i provvedimenti di VIA e VINCA che autorizzano una società a costruire ed esercitare una discarica di rifiuti non pericolosi in una ex cava del proprio territorio, confinante con altro Comune. Il ricorrente lamentava vizi propri e derivati del procedimento: il mancato accordo con i Comuni interessati, il superamento del dissenso del Comune vicino, l’esito della VINCA, la deroga ai criteri localizzativi regionali concessa in assenza di domanda, l’insufficienza dell’istruttoria sulle emissioni odorose e il contrasto con il programma ambientale della zona e con il Contratto di Fiume.
Il TAR ha respinto il ricorso. Il Comune ha proposto appello. La Regione e la società resistente hanno chiesto la conferma della decisione di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla portata delle riforme che il d.lgs. n. 104/2017 ha introdotto nel codice dell’ambiente, riconoscendo ai procedimenti unici la funzione di semplificare e coordinare le autorizzazioni ambientali. L’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 fa della determinazione finale della conferenza di servizi il titolo che assorbe il provvedimento di VIA e tutti gli altri atti di assenso. La Sezione richiama la propria giurisprudenza (Sez. IV n. 6202 del 2021 e Sez. IV n. 6195 del 2021) per escludere che deliberazioni consiliari possano condizionare il regime urbanistico delle aree, ribadendo che la conferenza può superare dissensi e silenzi delle amministrazioni ordinariamente competenti.
Su questa base la prospettazione dell’appellante è giudicata infondata: pretendere l’accordo preventivo del Comune significa introdurre nel PAUR un diritto di veto incompatibile con la ratio della conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e ss. della legge n. 241/1990, orientata alla semplificazione e al superamento della regola dell’unanimità. Il dissenso deve rispettare l’art. 97 Cost., essere partecipativo e recare le modifiche progettuali utili al suo superamento; in caso contrario opera il meccanismo dell’assenso implicito.
Quanto alla clausola regionale invocata, il comma 8-bis dell’art. 9 concerne i soggetti titolari o richiedenti autorizzazioni estrattive di cui ai commi 1 e 2 e non la società proponente la discarica; la norma opera sull’attività estrattiva e non sulle autorizzazioni in materia di discariche. Il comma 3 dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 152/2006 impone del resto deroga espressa da parte di leggi statali successive.
Passando ai motivi sull’AIA, la Corte ritiene superata l’eccezione sulla deroga ai CLIR: la domanda risulta compresa nell’elenco dei titoli richiesti nel PAUR, in linea con l’art. 27-bis. Analogamente si respinge la doglianza sull’area degradata: il sito, per come qualificato in conferenza, presenta bassa qualità percettiva del paesaggio e rientra nei criteri regionali come area compromessa. Quanto alla VINCA, il parere del servizio competente e la Commissione hanno valutato con favore lo studio, che esclude incidenze sulla ZSC Magredi di Firmano. Sulle emissioni odorose si sottolinea che, trattandosi di impianto non ancora costruito, la valutazione doveva fondarsi su modelli di calcolo predittivi, correttamente elaborati sui dati di un impianto analogo; il confronto con altra istruttoria è infine giudicato inconferente. Il programma ambientale richiamato risulta superato dalla nuova pianificazione regionale e il Contratto di Fiume non era ancora sottoscritto al momento dell’istruttoria. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite liquidate in € 6.000,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.