Ottemperanza per pagamento somme liquidate dal giudice ordinario al dipendente scolastico (TAR Campania n. 4842 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertato l’inadempimento dell’Amministrazione — anche in assenza di contestazione sul punto — il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine, nomina un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza e applica la misura di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Le spese successive al titolo azionato sono dovute solo se funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza e vengono liquidate in modo omnicomprensivo nelle spese di lite, con esclusione di quelle relative a procedure esecutive diverse, come il precetto.

Il Fatto

Una lavoratrice del comparto scuola, già parte vittoriosa in un giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento di una somma, agiva nuovamente in giudizio. Non avendo ricevuto alcun adempimento, proponeva ricorso per l’ottemperanza avanti al TAR Campania, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario e la fissazione della somma dovuta per ogni ritardo. Il Ministero si costituiva con atto di stile, senza contestare l’inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR Campania ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento del ricorso. Ha rilevato che la ricorrente aveva documentato il passaggio in giudicato della sentenza e che l’Amministrazione, costituendosi senza contraddire, non aveva contestato l’asserito inadempimento. Ha considerato, inoltre, decorso il termine di centoventi giorni concesso dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 per l’esecuzione spontanea dei provvedimenti giurisdizionali.

Il Collegio ha pertanto ordinato all’Amministrazione di provvedere all’integrale esecuzione del dispositivo della sentenza entro sessanta giorni. Ha nominato sin d’ora il Prefetto di Roma quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inottemperanza, ponendo le relative spese a carico del Ministero.

In accoglimento della domanda accessoria, ha applicato la misura di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola negli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o, se anteriore, alla scadenza del termine concesso.

Il Tribunale ha infine precisato la natura delle spese successive al titolo: ha escluso che possano essere richieste in sede di ottemperanza quelle relative ad atti non funzionali all’introduzione del giudizio, come il precetto o procedure esecutive non satisfattive, poiché l’uso di strumenti diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore. Ha quindi liquidato le spese di lite in modo omnicomprensivo, salve le eventuali spese di registrazione del titolo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *