Improcedibile il ricorso sul payback dispositivi medici dopo il versamento (TAR Lazio n. 3400 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione degli atti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, il versamento degli oneri di ripiano da parte dell’azienda fornitrice, effettuato ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, determina il venir meno dell’interesse all’annullamento e rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La caducazione dell’interesse sopravviene alla proposizione del gravame e non ne travolge l’ammissibilità originaria. La peculiarità delle questioni trattate e l’andamento della vicenda processuale integrano eccezionali ragioni di compensazione integrale delle spese, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 92, comma 2, cod. proc. civ..
Il Fatto
La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, impugnava il decreto del Direttore Generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14 dicembre 2022, con cui erano stati approvati gli elenchi delle aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, unitamente ai relativi allegati recanti il payback per ciascuna annualità.
Il gravame investiva anche le deliberazioni delle aziende sanitarie regionali e dell’ESTAR di validazione dei fatturati, la nota esplicativa delle modalità di calcolo e, in via presupposta, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e la circolare ministeriale del 29 luglio 2019. Nel corso del giudizio la ricorrente comunicava, in data 12.01.2026, la sopravvenuta carenza di interesse, avendo versato gli oneri di ripiano posti a suo carico per le annualità contestate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della comunicazione depositata dalla ricorrente e ha ricondotto la vicenda processuale a una ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse. Il versamento degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018 è stato effettuato ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, disposizione che collega all’adempimento dell’obbligo di ripiano una definizione del rapporto sostanziale.
Da tale adempimento il Collegio ha tratto la conseguenza che l’eventuale annullamento degli atti impugnati non sarebbe più idoneo a procurare alla società ricorrente alcuna utilità. L’interesse a ricorrere, quale condizione dell’azione, è venuto meno per effetto di un fatto sopravvenuto alla proposizione del gravame, con la conseguenza che la pronuncia di merito è preclusa.
Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile, non già inammissibile, coerentemente con la natura sopravvenuta della caducazione dell’interesse. La statuizione non investe la fondatezza delle censure articolate avverso il meccanismo del payback e gli atti presupposti di rango ministeriale e statale.
Quanto al regime delle spese, il Collegio ha ravvisato nelle peculiarità delle questioni trattate e nell’andamento della vicenda processuale eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti. Il richiamo è al combinato disposto degli artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 92, comma 2, cod. proc. civ., che consente di derogare alla soccombenza formale in presenza di ragioni apprezzabili.
Nota della Redazione
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