L’ordinanza di demolizione non richiede un provvedimento finale dopo la conferenza di servizi endoprocedimentale (TAR Sardegna n. 765 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di conferenza di servizi decisoria, la determinazione conclusiva, anche sotto la vigenza dell’art. 14-ter, comma 6-bis, della legge n. 241/1990, ha carattere endoprocedimentale e presuppone l’adozione del provvedimento finale da parte dell’amministrazione procedente. Il verbale di conferenza che esprime un parere favorevole, se non comunicato all’esterno, è atto privo di valenza esoprocedimentale e non costituisce titolo legittimante. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, il procedimento si conclude con provvedimento espresso ex art. 20, comma 9, d.P.R. n. 380/2001 e non può formarsi il silenzio-assenso. L’ordinanza di demolizione è atto dovuto e rigorosamente vincolato, motivato dalla descrizione delle opere abusive, e va emessa nei confronti del proprietario per il suo rapporto materiale con l’immobile, anche se non autore dell’abuso.
Il Fatto
I ricorrenti acquistavano un’unità immobiliare facente parte di un fabbricato realizzato in virtù di concessione edilizia. Il Comune avviava un procedimento per difformità edilizie, contestando cinque abusi tra cui una diversa distribuzione interna, un cambio di destinazione d’uso e un ampliamento di veranda. Gli acquirenti sostenevano che parte delle opere fosse stata legittimata da una conferenza di servizi decisoria svoltasi nel 2013, conclusasi con un verbale di parere favorevole, e chiedevano l’accertamento della positiva conclusione del procedimento. Il Comune emetteva successivamente l’ordinanza di demolizione delle opere abusive, impugnata con ricorso per motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo l’accertamento dello stato legittimo assorbito dall’intervenuta ordinanza di demolizione. Quanto al ricorso per motivi aggiunti, il TAR reputa infondate le censure avverso l’ordinanza, ritenendo che l’amministrazione abbia valutato le argomentazioni dei ricorrenti e li abbia respinti, non essendosi il procedimento SUAP concluso con il rilascio di titoli abilitativi. Il mancato riscontro alla richiesta di attestazione dello stato legittimo non vizia l’ordinanza di demolizione, né genera alcun affidamento tutelabile, potendo i soggetti interessati presentare autonoma istanza di accertamento di conformità.
Quanto alla censura sulla violazione dei principi di buona fede e lealtà, il Collegio richiama la giurisprudenza per cui il decorso del tempo non incide sulla doverosità degli atti repressivi dell’abusivismo edilizio, né impone una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico al ripristino, essendo l’ordine di demolizione atto dovuto e vincolato. L’estraneità degli attuali proprietari alla realizzazione degli abusi non preclude l’adozione dell’ordinanza, che ha natura reale e ripristinatoria e va posta a carico di chi ha la disponibilità dell’immobile.
I motivi attinenti alla qualificazione dei singoli interventi sono respinti, applicandosi il criterio della valutazione globale delle opere che non può essere frazionata in interventi atomistici: l’eventuale sanabilità dei singoli abusi non avrebbe comunque precluso l’adozione della misura repressiva in mancanza di istanza di accertamento di conformità.
Quanto alla tesi della positiva conclusione della conferenza di servizi, il TAR aderisce all’orientamento che configura la determinazione conclusiva come atto endoprocedimentale, richiedendo un successivo provvedimento finale con valenza determinativa. Nel caso di specie, il verbale esprimeva un “parere favorevole” con prescrizioni rivolto all’ufficio deputato all’adozione del provvedimento finale e non risulta essere stato mai comunicato o reso conoscibile alla società istante, così confermandosi la natura endoprocedimentale. La qualificazione dell’immobile come soggetto a vincolo paesaggistico esclude la formazione del silenzio-assenso, richiedendo l’art. 20, comma 9, d.P.R. n. 380/2001 un provvedimento espresso. Esclusa anche la configurabilità di un provvedimento implicito, non emergendo dagli atti interni una volontà provvedimentale univoca e percepibile all’esterno. I ricorsi per motivi aggiunti sono quindi respinti, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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