Rimessione in termini e ordine demolitorio a chi non è proprietario (TAR Campania n. 1295 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di rimessione in termini per errore scusabile costituisce istituto di carattere eccezionale e di stretta interpretazione, operante solo in presenza di un impedimento oggettivo o di un errore scusabile determinato da fatti oggettivi, quali l’oscurità del testo normativo, contrasti giurisprudenziali o erronee rassicurazioni di soggetti pubblici istituzionalmente competenti. Un uso ampio della discrezionalità giudiziaria comprimerebbe il principio di parità delle parti nel rispetto dei termini perentori. L’ordinanza di demolizione ritualmente notificata e non impugnata nel termine è dunque irricevibile. Ove l’amministrazione revochi in autotutela il provvedimento sanzionatorio gravato, integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con compensazione delle spese stante la natura processuale della decisione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava due atti del Comune: l’ordinanza di demolizione n. 7/2020 del 20 maggio 2020, notificata il 22 maggio 2020, e il successivo provvedimento prot. U.T.C. 1497 del 13 aprile 2023, notificato il 9 maggio 2023, con cui l’ente, preso atto dell’omessa esecuzione dell’ordine demolitorio, irrogava la sanzione pecuniaria di euro 20.000 ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001.
Il ricorrente contestava di essere proprietario degli immobili abusivi, di averne il possesso o di essere stato l’esecutore materiale delle opere, deducendo la nullità della sanzione per mancata individuazione dei parametri urbanistici e dei dati catastali. Chiedeva inoltre la rimessione in termini per impugnare tardivamente l’ordinanza di demolizione. In corso di giudizio il Comune, con nota prot. n. 2171, revocava in autotutela il provvedimento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione, notificata il 22 maggio 2020 e dunque gravata oltre i termini. Il ricorrente invocava la rimessione in termini, che il Tribunale respinge richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 8140 del 2024: si tratta di istituto eccezionale e di stretta interpretazione, che deroga alla perentorietà dei termini di impugnazione.
La sua operatività è limitata a impedimenti oggettivi o a un errore scusabile determinato da fatti oggettivi, come l’oscurità della norma, contrasti giurisprudenziali o erronee rassicurazioni di soggetti pubblici competenti. Nel caso concreto l’ordinanza risulta regolarmente notificata e non sono allegati né provati impedimenti effettivi. Il Tribunale rileva inoltre che lo stesso ricorrente assume l’assenza di efficacia lesiva dell’ordinanza nei propri confronti: secondo tale prospettazione l’impugnazione sarebbe comunque inammissibile.
Nel resto del ricorso il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere. Il riferimento normativo è l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che impone tale declaratoria quando la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta. Il successivo art. 35 cod. proc. amm. disciplina invece l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
La giurisprudenza amministrativa distingue i due esiti: il difetto di interesse opera quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente e ridetermina l’assetto del rapporto; la cessazione della materia del contendere si configura quando l’operato successivo della pubblica amministrazione è integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, secondo l’insegnamento di TAR Napoli, Sez. V, n. 4051 del 2016, TAR Bari, Sez. I, n. 869 del 2016 e TAR Roma, Sez. III, n. 6410 del 2016.
Trasponendo tali coordinate, il Collegio ravvisa la sussistenza dei presupposti per la declaratoria: la revoca in autotutela del provvedimento sanzionatorio, depositata dal ricorrente, soddisfa pienamente l’interesse fatto valere. La natura processuale della decisione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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