Integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami nella impugnazione delle graduatorie universitarie (TAR Calabria n. 1525 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo di annullamento di una graduatoria concorsuale, allorché il ricorso sia proposto da un singolo candidato e la platea dei controinteressati sia composta da un numero elevato di soggetti, il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 49, comma 3, c.p.a., può disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami. Tale forma di notificazione può essere autorizzata in via alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell’amministrazione resistente, corredato dalla documentazione integrale del giudizio (avviso di notifica, elenco dei controinteressati, ordinanza e ricorso introduttivo). La pubblicazione deve avvenire nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova degli adempimenti entro il successivo termine perentorio di quindici giorni.
Il Fatto
Un candidato ha impugnato dinanzi al TAR Calabria il provvedimento di mancata iscrizione all’anno successivo al primo del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, per l’anno accademico 2023/2024, nonché la graduatoria definitiva degli ammessi al quarto anno di corso, pubblicata il 16 ottobre 2023, nella parte in cui non lo collocava in posizione utile. Il ricorrente ha chiesto, altresì, la declaratoria del diritto ad ottenere il nulla-osta all’iscrizione al corso di laurea.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, valutata la domanda avanzata dal ricorrente, ha ritenuto di dover disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria impugnata, ai sensi dell’art. 49, comma 3, c.p.a.. Tale necessità deriva dalla natura dell’atto impugnato: trattandosi di una graduatoria, l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe determinare un effetto lesivo nei confronti dei candidati utilmente collocati, i quali devono pertanto essere posti in condizione di partecipare al giudizio.
Considerato il numero elevato dei destinatari, il Collegio ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami, disponendo che essa avvenga mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Università resistente, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. A tal fine, il Tribunale ha dettagliatamente disciplinato le modalità della pubblicazione, prescrivendo che sulla home page del sito e nella sezione «Atti di Notifica» sia pubblicato un avviso contenente una specifica dicitura, indicativa dell’oggetto del giudizio e della procedura impugnata.||DSML||p>
Il Collegio ha altresì stabilito che, in calce all’avviso, debbano essere scaricabili quattro documenti: l’avviso di notifica, recante le indicazioni essenziali sul procedimento; l’elenco dei controinteressati, con dispensa dall’indicazione nominativa per ragioni di privacy; l’ordinanza che autorizza la notifica; e la copia del ricorso introduttivo. La parte ricorrente è onerata di fornire all’Ateneo, su supporto informatico, i predetti file e di versare alla stessa amministrazione, in difetto di specifiche tariffe, una somma di euro cento per l’attività di pubblicazione sul sito.||DSML||p>
Il Tribunale ha infine imposto all’Università di non rimuovere l’avviso e la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva e di rilasciare un attestato comprovante l’avvenuta pubblicazione, con indicazione della relativa data. Gli adempimenti devono essere effettuati nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova del compimento degli stessi entro il termine perentorio di ulteriori quindici giorni. La trattazione del merito è stata rinviata a una successiva udienza pubblica.
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Nota della Redazione
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