Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse e payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 1023 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso avente ad oggetto il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, la sopravvenienza dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, modifica l’assetto degli interessi delle aziende fornitrici. L’integrale versamento della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Ne consegue che il ricorso proposto avverso gli atti applicativi del payback deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, quando la parte ricorrente dichiari in udienza di aver corrisposto la somma ridotta e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava davanti al TAR Lazio la Determinazione Direttoriale n. DPF/121 del 13.12.2022 della Regione Abruzzo e gli atti connessi, con i quali era stato definito l’elenco delle aziende tenute al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Il ricorso investiva anche i provvedimenti ministeriali e gli accordi tra Stato e Regioni posti a fondamento del meccanismo.

Nel corso del giudizio, con motivi aggiunti, la società reiterava l’impugnazione degli atti già censurati. In pendenza del contenzioso interveniva la disciplina sopravvenuta sul c.d. payback, che riduceva l’onere a carico delle aziende fornitrici.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il ricorso, integrato da motivi aggiunti, contestava gli atti applicativi della disciplina sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. In particolare, con il ricorso introduttivo era impugnato il provvedimento regionale con cui la Regione Abruzzo aveva definito l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano, unitamente a ogni atto presupposto, compresi i provvedimenti ministeriali e gli accordi tra Stato e Regioni.

La questione decisiva è processuale, non sostanziale. In pendenza di giudizio è sopravvenuto l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025. La norma prevede che, per gli anni 2015-2018, gli obblighi a carico delle aziende fornitrici si intendano assolti con il versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali.

Il meccanismo ha un effetto estintivo e preclusivo. L’integrale versamento della somma ridotta estingue l’obbligazione gravante sull’azienda per gli anni considerati e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi. La disciplina prevede inoltre che le Regioni accertino l’avvenuto versamento e ne diano comunicazione alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

Nel caso concreto, nel corso dell’udienza straordinaria il difensore della società ha dichiarato che la ricorrente ha corrisposto la somma ridotta prevista dalla norma e non ha più interesse alla prosecuzione del contenzioso. Su tale dichiarazione il Collegio fonda la decisione: il ricorso e i motivi aggiunti sono improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse. L’andamento del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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