Payback dispositivi medici: improcedibile il ricorso dopo il versamento ridotto (TAR Lazio n. 1025 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso i provvedimenti regionali di ripiano del c.d. payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il pagamento della quota ridotta del 25 per cento degli importi, previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, estingue l’obbligazione gravante sull’azienda fornitrice e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. La sopravvenuta carenza d’interesse dichiarata in udienza dal difensore della società determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per fatto sopravvenuto. L’integrale versamento della somma ridotta sottrae la controversia alla decisione di merito, con conseguente cessazione della materia del contendere nei termini previsti dalla norma.

Il Fatto

La società fornitrice ha impugnato davanti al TAR Lazio la determinazione con cui la Regione Emilia-Romagna ha individuato le aziende fornitrici di dispositivi medici e le relative quote di ripiano dovute per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015. Con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti ha contestato gli atti regionali e i decreti ministeriali applicativi della disciplina del c.d. payback.

In pendenza di giudizio è intervenuto l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, che ha previsto l’assolvimento degli obblighi per gli anni 2015-2018 mediante il versamento della quota del 25 per cento degli importi. Il difensore della ricorrente ha dichiarato in udienza l’avvenuto pagamento e la conseguente mancanza di interesse alla prosecuzione del contenzioso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il ricorso e i motivi aggiunti erano stati proposti esclusivamente per contestare gli atti applicativi della disciplina del payback dei dispositivi medici. La decisione muove dalla sopravvenienza normativa che ha ridefinito l’assetto degli obblighi a carico delle aziende fornitrici.

La norma richiamata stabilisce che, per gli anni 2015-2018, gli obblighi delle aziende si intendono assolti con il versamento della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. L’integrale pagamento di tale somma estingue l’obbligazione e preclude alla società ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione.

Il Tribunale valorizza la dichiarazione resa in udienza dal difensore della società, che ha confermato il versamento della somma ridotta e la conseguente assenza di interesse alla decisione. La definizione del rapporto obbligatorio in via stragiudiziale, per effetto della norma sopravvenuta, incide sull’interesse a ricorrere.

Da qui la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse. Il Collegio dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, in considerazione dell’andamento del giudizio e della natura sopravvenuta della ragione di definizione.

La decisione conferma l’orientamento secondo cui il sopraggiungere di una disciplina che estingue l’obbligazione oggetto di contestazione priva di interesse la parte ricorrente, rendendo improcedibile l’impugnazione senza esame del merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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