Payback dispositivi medici: cessata materia del contendere e difetto di giurisdizione (TAR Lazio n. 1914 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso sul ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il versamento della quota ridotta del 25 per cento, previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, determina ex lege la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015. La pronuncia di cessazione è subordinata alla comunicazione al TAR Lazio, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento. Per il resto, il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. I motivi aggiunti avverso gli atti applicativi regionali sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Il Fatto

Le società ricorrenti, aziende fornitrici di dispositivi medici, hanno impugnato davanti al TAR Lazio il decreto ministeriale 6 luglio 2022, di certificazione del superamento del tetto di spesa nazionale e regionale, il decreto 6 ottobre 2022, recante le linee guida per l’emanazione dei provvedimenti regionali, l’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e la circolare prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, per applicazione del meccanismo di ripiano dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015.

Con numerosi motivi aggiunti sono stati poi gravati i decreti di Regioni e Province autonome che hanno approvato gli elenchi delle aziende fornitrici soggette a ripiano e degli importi dovuti. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, che ha previsto il pagamento in misura ridotta al 25 per cento, con versamenti eseguiti dagli interessati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricorda in limine litis che, dopo le pronunce della Corte costituzionale nn. 139 e 140 del 2024, è stata introdotta una disciplina ad hoc che consente alle aziende fornitrici il pagamento ridotto in favore delle Regioni e Province autonome per il periodo 2015-2018.

L’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, prevede che decorso il termine di trenta giorni le Regioni accertino l’avvenuto versamento della quota ridotta con provvedimenti comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando ex lege la cessazione della materia del contendere. Poiché le Regioni Marche, Toscana e Veneto e la Provincia autonoma di Bolzano hanno certificato i pagamenti, per esse va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Rispetto alle restanti Regioni, la parte ricorrente ha dichiarato l’esecuzione dei versamenti senza opporsi alla cessazione, non manifestando chiaro interesse alle censure del ricorso introduttivo. Il ricorso è quindi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.

Quanto ai motivi aggiunti avverso gli atti applicativi regionali, il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando i propri precedenti. Ai sensi dell’art. 11 c.p.a., la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Sono infine improcedibili i motivi aggiunti del 27 giugno 2023, per carenza di interesse alla luce dell’art. 7, comma 1-bis, d.l. n. 95/2025. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *