Payback dispositivi medici: cessazione della materia e difetto di giurisdizione (TAR Lazio n. 1913 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso sul ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso introduttivo avverso gli atti statali di certificazione e linee guida consegue al versamento della quota ridotta del 25 per cento previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con legge n. 118/2025. La norma determina ex lege la cessazione della materia del contendere rispetto ai provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, una volta che le Regioni abbiano comunicato al TAR Lazio l’accertamento dell’avvenuto pagamento. I motivi aggiunti proposti avverso gli atti applicativi regionali di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando al giudice ordinario la cognizione delle posizioni di diritto soggettivo sottostanti. Le censure di illegittimità derivata riferite all’art. 8, commi 1, 2 e 3, d.l. n. 34/2023 sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto del Ministro della Salute di concerto con il MEF del 6 luglio 2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 sulle linee guida attuative, l’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e la circolare ministeriale del 29 luglio 2019.

Con plurimi ricorsi per motivi aggiunti la società ha poi gravato i provvedimenti adottati da numerose Regioni e Province autonome, che hanno approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano e quantificato gli importi dovuti a titolo di payback, assegnando trenta giorni per il pagamento. Nel corso del giudizio è entrata in vigore la disciplina che consente il versamento in misura ridotta, con conseguente definizione anticipata del contenzioso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricorda che la materia è stata oggetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024, seguite dall’introduzione di una normativa ad hoc che prevede il pagamento ridotto a carico delle aziende fornitrici per il periodo 2015-2018. Su queste basi il TAR dichiara la sentenza redatta in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a., richiamando le proprie precedenti pronunce in materia.

Il punto centrale è l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con legge n. 118/2025. La disposizione stabilisce che, decorso il termine di trenta giorni, le Regioni e le Province autonome accertano il versamento della quota ridotta del 25 per cento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere quanto ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali.

Il Collegio osserva che la pronuncia di cessazione può essere emessa solo a seguito della comunicazione regionale dell’avvenuto pagamento. Poiché la ricorrente ha confermato l’esecuzione dei versamenti rispetto a tutte le Regioni interessate, non emerge un interesse chiaro e attuale alla prosecuzione, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 84, comma 4, c.p.a.

Quanto ai motivi aggiunti avverso gli atti applicativi regionali, il TAR dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando i propri precedenti. La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Quanto ai motivi aggiunti del 19 giugno 2023, con cui si censurava l’art. 8, commi 1, 2 e 3, d.l. n. 34/2023, il Collegio ne rileva l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’art. 7, comma 1-bis, d.l. n. 95/2025 riconosce in detrazione le somme versate in eccesso. Le spese sono compensate con contributi unificati a carico della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *