Payback dispositivi medici: cessazione parziale e difetto di giurisdizione (TAR Lazio n. 1924 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il versamento, da parte dell’azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano per gli anni 2015-2018, disposto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 del 2025, estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale. Ne consegue la cessazione della materia del contendere, che il giudice amministrativo dichiara nei limiti in cui risulti l’accertamento regionale del pagamento o, in mancanza di esso, la sopravvenuta carenza di interesse con improcedibilità del ricorso. I decreti regionali applicativi del ripiano, in quanto atti incidenti su posizioni di diritto soggettivo patrimoniale, sono invece devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario. Le questioni di legittimità costituzionale prospettate in via derivata diventano improcedibili quando la legge sopravvenuta le renda prive di residuo interesse.

Il Fatto

La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto del Ministro della Salute di concerto con il MEF del 6 luglio 2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, e il successivo decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida attuative. Con l’atto introduttivo ha censurato anche l’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, che ha fissato i tetti regionali nella misura del 4,4 per cento, e la circolare ministeriale prot. n. 22413 del 29 luglio 2019.

Con plurimi ricorsi per motivi aggiunti la ricorrente ha poi gravato i decreti e le determinazioni con cui numerose Regioni, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, hanno approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano e quantificato gli importi dovuti, oltre agli atti regionali di successiva rettifica. Nel corso del giudizio sono intervenute le sentenze n. 139 e n. 140 del 2024 della Corte costituzionale e, soprattutto, l’art. 7 del d.l. n. 95/2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato la nuova disciplina dettata dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 dell’8 agosto 2025. La norma prevede che, decorso il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, le Regioni e le Province autonome accertano il versamento della quota ridotta del 25 per cento e comunicano i relativi provvedimenti alla segreteria del TAR Lazio.

Da tale pagamento la legge fa derivare, ex lege, l’estinzione dell’obbligazione e la cessazione della materia del contendere, con preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale e compensazione delle spese. Il Collegio ha però rilevato che la pronuncia non può essere adottata in modo uniforme: la dichiarazione presuppone la comunicazione regionale dell’accertamento del versamento.

Il Tribunale ha quindi distinto due ipotesi. Nel caso in cui le Regioni abbiano depositato istanza dichiarando la cessata materia del contendere, la pronuncia è stata emessa in applicazione della legge. Quando invece la ricorrente abbia soltanto dichiarato o documentato con ricevute il pagamento, senza accertamento regionale formale, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, limitatamente alle Regioni per le quali la documentazione risulti depositata.

Per le restanti Amministrazioni il ricorso è stato deciso nel merito, con integrale richiamo ai precedenti della Sezione Terza Quater (nn. 8732/2025, 8733/2025, 8736/2025, 11542/2025 e 11550/2025) e alle sentenze n. 139 e n. 140 del 2024, da cui si ricava la ragionevolezza e proporzionalità del meccanismo di payback per il periodo considerato.

Sul piano processuale, i motivi aggiunti avverso gli atti regionali applicativi e di rettifica delle quote sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, spettando al giudice ordinario la cognizione delle posizioni patrimoniali coinvolte; la causa può essere riassunta davanti a tale giudice entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. I motivi aggiunti relativi all’art. 8 del d.l. n. 34/2023 sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce della disciplina sopravvenuta. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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