Inottemperanza al giudicato e commissario ad acta su carta docente (TAR Lombardia n. 3992 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che ha riconosciuto il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, l’amministrazione scolastica è tenuta a dare completa esecuzione al titolo, provvedendo alla messa a disposizione delle somme nelle forme stabilite dal giudice. L’inadempimento non contestato nel giudizio di ottemperanza legittima la condanna dell’amministrazione a dare integrale esecuzione entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, va nominato un Commissario ad acta per gli adempimenti sostitutivi. Il carattere seriale del contenzioso e le connesse difficoltà di liquidazione escludono, allo stato, la sussistenza dei presupposti per le penalità di mora di cui all’art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, per l’importo nominale di euro 500,00 annui, con condanna dell’amministrazione a mettere a disposizione tali somme tramite il sistema della Carta elettronica. Il titolo è stato notificato in data 25.03.2024.

Non essendovi stata impugnazione, la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria in data 12.03.2025, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 114 cod. proc. amm. quale norma di riferimento del giudizio di ottemperanza. La ricorrente ha chiesto la condanna dell’amministrazione a dare integrale esecuzione al giudicato, con adozione di tutti gli atti necessari, e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione.

La pretesa risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato. Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento.

L’amministrazione va conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, per il contributo alla formazione, alla sentenza del Tribunale, provvedendo entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della sentenza. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà, entro i sessanta giorni successivi, un Commissario ad acta, nominato nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato.

Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del Commissario.

In ragione del carattere marcatamente seriale del contenzioso e delle connesse difficoltà di tempestiva liquidazione, non si ritengono sussistenti allo stato i presupposti per la condanna alle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm., cui potrà provvedersi, su istanza della parte ricorrente, in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.

Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza del giudicato, ordina all’ente resistente di darvi completa esecuzione, nomina per il caso di perdurante inerzia il Commissario ad acta e condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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