Annullata promozione alunno disabile se PEI non aggiornato su nuova diagnosi (TAR Campania n. 78 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio del Consiglio di classe sulla promozione dell’alunno con disabilità costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo nei ristretti limiti del difetto di motivazione, della carenza di istruttoria e dell’illogicità manifesta. Qualora sopraggiunga un aggiornamento della diagnosi funzionale che modifica il profilo di funzionamento dell’alunno — specie nel passaggio al successivo grado di istruzione — il PEI deve essere verificato in sede intermedia dal GLO, ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.M. n. 182/2020. La valutazione che si fondi sul raggiungimento di obiettivi stabiliti su un quadro clinico non più attuale è illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione. La mancata ammissione alla classe successiva non ha carattere sanzionatorio, ma finalità educative e formative.
Il Fatto
Il genitore di un minore con handicap grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, frequentante la classe finale della scuola primaria, ha impugnato il documento di valutazione dell’anno scolastico 2024/2025 con cui il dirigente scolastico ha ammesso l’alunno al successivo grado di istruzione. Il ricorso, notificato il 20 giugno 2025, ha censurato la scelta dell’Istituto di discostarsi dalla prescrizione di ripetenza contenuta nella diagnosi funzionale del 22 novembre 2024 dell’UVM dell’ASL.
Con motivi aggiunti del 30 luglio 2025 il ricorrente ha impugnato la sintesi del percorso di apprendimento, il verbale di scrutinio del secondo quadrimestre, la verifica degli obiettivi minimi e il PEI del 28 giugno 2025, nella parte in cui l’Istituto attesta sopraggiunti miglioramenti senza aver convocato il GLO intermedio. Respinta la domanda cautelare e confermata la reiezione in appello, la causa è giunta alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rimeditando l’orientamento cautelare, ha accolto il gravame. Muovendo dal consolidato indirizzo sulla discrezionalità tecnica del Consiglio di classe, il Tribunale ha tuttavia rilevato che gli atti impugnati non resistono alle censure di difetto di istruttoria e di motivazione. L’Istituto non ha considerato adeguatamente né la prescrizione di ripetenza contenuta nella diagnosi funzionale, né gli accertamenti clinici sul funzionamento del minore.
La diagnosi aggiornata descrive un quadro di disturbo dello spettro autistico di livello 3, con significative criticità nelle diverse aree, in parte non coincidente con le risultanze della pregressa diagnosi e con le descrizioni recepite nel PEI. Poiché il profilo di funzionamento ex art. 12, comma 5, legge n. 104/1992 è documento propedeutico e necessario alla predisposizione del PEI, aggiornabile in presenza di nuove condizioni, l’aggiornamento intervenuto nel delicato passaggio di grado avrebbe imposto una verifica intermedia del piano da parte del GLO, in coerenza con l’art. 4, comma 2, D.M. n. 182/2020.
Ne deriva che il giudizio di non condivisibilità della ripetenza, motivato con il raggiungimento degli obiettivi del PEI, non è adeguatamente sostenuto: quel piano presuppone una situazione del minore non corrispondente al quadro clinico emergente dalla più recente diagnosi. Né l’argomento secondo cui la bocciatura vanificherebbe i progressi ottenuti è sufficiente a giustificare lo scostamento dalle valutazioni degli specialisti.
Il Tribunale ha richiamato il principio per cui la non ammissione alla classe superiore non ha carattere sanzionatorio, ma finalità educative e formative. Le ragioni del ricorrente — i rischi di ricadute negative della patologia in caso di progressione, poi concretamente verificatisi — risultano corroborate dagli elaborati dei neuropsichiatri interpellati. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti, con estromissione del Ministero per difetto di legittimazione passiva e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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