Payback dispositivi medici estinto dal versamento del 25 per cento (TAR Lazio n. 3184 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, in favore delle Regioni e delle Province autonome, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Ne consegue, nel giudizio amministrativo avente a oggetto quei provvedimenti, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, restando ferma l’applicazione delle disposizioni dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 in caso di inadempimento.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava davanti al giudice amministrativo i decreti del Ministro della salute del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché i molteplici provvedimenti con cui le Regioni e le Province autonome avevano approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano e quantificato gli importi dovuti a titolo di payback per gli anni 2015-2018. Con successivi motivi aggiunti la ricorrente estendeva l’impugnazione agli atti regionali e provinciali di volta in volta adottati, chiedendo anche l’annullamento dei dinieghi di accesso e il risarcimento del danno.
Nelle more del giudizio, con memoria depositata il 21 ottobre 2025, la società rappresentava di aver versato gli oneri di ripiano ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Le Regioni costituite confermavano l’avvenuto versamento negli scritti difensivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha incentrato la decisione sull’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, il quale prevede che, per gli anni 2015-2018, gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici si intendono assolti con il versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015.
La norma, come riportata dal giudice, non si limita a ridurre l’onere economico: stabilisce espressamente che l’integrale versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione e preclude alle aziende ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi. A fronte di ciò, il terzo periodo della disposizione impone alle Regioni e Province autonome di accertare l’avvenuto pagamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti.
Il Collegio ha quindi ricondotto la fattispecie alla previsione dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., che consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Decisiva è la duplice circostanza valorizzata nel provvedimento: da un lato, la dichiarazione della ricorrente di aver provveduto al versamento; dall’altro, la conferma delle Regioni costituite. Non risultando alcuna opposizione delle controparti, il giudice ha ritenuto di dover pronunciare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, in conformità alla richiesta della ricorrente e al disposto normativo che la ricollega espressamente all’intervenuto pagamento.
Nota della Redazione
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