Il piano di dimensionamento scolastico non richiede la motivazione analitica su ogni autonomia soppressa (TAR Sardegna n. 1047 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il piano di dimensionamento della rete scolastica costituisce atto generale ad elevato contenuto discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, dell’irragionevolezza, del travisamento dei fatti o del difetto di istruttoria, senza che il sindacato possa tradursi nella sostituzione delle valutazioni dell’autorità competente. Il procedimento di dimensionamento non configura un modello di co-decisione tra livelli di governo, ma un procedimento programmatorio a struttura complessa, nel quale la determinazione finale spetta all’amministrazione titolare della funzione pianificatoria. Le deroghe concesse in annualità pregresse non assumono natura consolidata e non introducono alcun meccanismo di “prelazione negativa”: ciascun esercizio di programmazione costituisce fase autonoma, da valutarsi rebus sic stantibus alla luce del contingente annuale assegnato. L’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni singola proposta alternativa formulata dagli enti locali, il cui potere propositivo è privo di efficacia vincolante.
Il Fatto
Il Comune di Ilbono ha impugnato gli atti del procedimento di programmazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2026/2027, nella parte in cui è stata disposta la soppressione dell’autonomia scolastica dell’Istituto Comprensivo insistente nel proprio territorio, mediante accorpamento con l’istituzione scolastica del Comune di Lanusei. La Regione Sardegna, con deliberazione n. 65/27 del 12 dicembre 2025, aveva deciso di non procedere al dimensionamento, mantenendo le 232 autonomie esistenti; il procedimento si è concluso con l’esercizio del potere sostitutivo, demandato a un Commissario ad acta nominato ai sensi dell’art. 12 del d.l. n. 77/2021, che ha adottato il piano conclusivo, poi recepito dall’Ufficio Scolastico Regionale. Il Comune ricorrente ha dedotto tre motivi di ricorso, lamentando, in sintesi, la violazione delle linee guida regionali, della programmazione pluriennale e dei limiti del potere sostitutivo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha preliminarmente richiamato il quadro normativo, individuato nel combinato disposto del d.lgs. n. 112/1998, del d.P.R. n. 233/1998, dell’art. 19 del d.l. n. 98/2011, come modificato dalla legge n. 197/2022, e nel d.m. n. 127/2023. Il Collegio ha precisato che il contingente per la Sardegna, aggiornato dal d.i. n. 124/2025, è stato fissato in 223 autonomie, con conseguente necessità di procedere a 9 soppressioni rispetto alle 232 esistenti. Ha quindi evidenziato che il sindacato su tali scelte è limitato alla verifica della manifesta irragionevolezza, richiamando la costante giurisprudenza e la sentenza della Corte costituzionale n. 223/2023, secondo cui la perdita dell’autonomia non equivale alla soppressione del servizio scolastico.
In relazione al primo motivo, il Collegio ha escluso il contrasto con le linee guida regionali, rilevando che l’Istituto Comprensivo di Ilbono presenta una consistenza di 344 alunni, inferiore alla soglia di criticità di 400, che l’accorpamento con l’istituto di Lanusei (576 alunni) determina un complesso di circa 920 alunni, entro la soglia massima, e che la distanza di circa 5 km integra il criterio di viciniorità territoriale. Ha inoltre ritenuto non praticabile l’alternativa prospettata dal ricorrente di concentrare gli interventi nel Comune di Tortolì, poiché avrebbe determinato istituzioni con consistenze superiori o prossime ai 1.300 alunni e una struttura organizzativa con elevato numero di plessi. Ha infine escluso che la mancata adesione alle proposte del Comune integri un vizio, trattandosi di procedimento di pianificazione generale nel quale non sussiste l’obbligo di confutazione analitica delle osservazioni.
Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso la violazione della struttura pluriennale del dimensionamento, affermando che il sistema non prevede alcuna stabilizzazione delle istituzioni già in deroga, né un meccanismo di riassorbimento prioritario. Ogni annualità costituisce una fase programmatoria autonoma, da valutare alla luce del contingente annuale assegnato, senza vincoli di continuità automatica con le determinazioni delle precedenti programmazioni. Sul terzo motivo, il Collegio ha chiarito che il Commissario ad acta ha natura sostitutiva e conclusiva, non creativa, e che nel caso di specie ha acquisito i piani provinciali, verificandone la coerenza con i criteri regionali e operando una valutazione autonoma delle alternative, senza introdurre elementi estranei al quadro programmatorio.
La censura è stata infine ritenuta intrinsecamente contraddittoria, poiché il ricorrente lamentava da un lato l’adesione acritica ai piani provinciali e dall’altro la mancata adesione alle proprie prospettazioni, risolvendosi nella richiesta di un sindacato di merito non consentito. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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