Carta docenti, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e astreinte (TAR Campania n. 1710 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando il creditore agisca per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, volta ad ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 deve essere decorso infruttuosamente perché possa dichiararsi l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al titolo. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esecuzione e nomina il commissario ad acta. La astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va calcolata sugli interessi legali, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notifica o comunicazione della sentenza e con tetto massimo del 10% dell’importo dovuto.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha ottenuto dal Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, l’accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui per l’aggiornamento e la formazione, erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per due annualità, con condanna del Ministero all’attribuzione di un buono elettronico di € 1.000,00 e al pagamento delle spese.
La sentenza, munita di attestazione di conformità, è stata notificata all’amministrazione il 1° luglio 2025, anche ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni, ed è passata in giudicato per mancata impugnazione. Non essendo stata data prova dell’adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per il ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso. È rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., nonché quello previsto dagli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. Dalla documentazione in atti risulta il passaggio in giudicato del titolo e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, sicché non è stata fornita prova dell’avvenuto adempimento.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con prova dell’adempimento da depositare mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.
In accoglimento della domanda, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario. Decorso inutilmente il termine, il commissario porrà in essere gli atti necessari entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione della scadenza. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, non potendo l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa costituire legittima causa di impedimento.
È stata accolta anche la domanda di condanna al pagamento dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti per legge. Quanto al dies a quo, rileva il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; quale dies ad quem, il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, e anche se si sia insediato il commissario, permanendo in capo all’amministrazione il potere di provvedere in regime di esercizio concorrente (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021). Il limite massimo è fissato nella somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto, secondo il criterio della non manifesta iniquità (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019). Alla liquidazione della penale provvederà il commissario nominato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre accessori, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, con riduzione del 50% in ragione della natura seriale del ricorso.
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Nota della Redazione
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