Correzione errore materiale per omessa distrazione delle spese in favore dell’antistatario (TAR Puglia n. 255 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese di lite proposta dall’avvocato dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. integra un errore materiale della sentenza, emendabile con il procedimento di correzione disciplinato dall’art. 86, comma 1, cod. proc. amm. La correzione non incide sul contenuto sostanziale della decisione, ma si limita a sostituire la formula di condanna alle spese, disponendo che il pagamento avvenga direttamente in favore del difensore che ne abbia fatto richiesta negli scritti difensivi.
Il Fatto
Con la sentenza n. 1499 del 2025, il TAR Puglia, Sezione Seconda, aveva accolto il ricorso proposto dalla società di telecomunicazioni contro il provvedimento con cui il Comune aveva ordinato la sospensione temporanea del funzionamento di un impianto per la telefonia mobile, nonché contro gli atti connessi. Nel dispositivo, il Collegio aveva condannato il Comune al pagamento delle spese processuali nella misura di € 2.500,00, oltre alla refusione del contributo unificato e agli accessori, senza nulla disporre in merito all’istanza di distrazione.
La società vittoriosa, per il tramite del proprio difensore, aveva invece formulato istanza di distrazione delle spese sia nel ricorso introduttivo sia nella memoria depositata ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., dichiarandosi antistatario. Rilevata l’omissione, la società ha proposto istanza di correzione dell’errore materiale, depositata in data 7 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato che l’istanza di distrazione era stata effettivamente formulata dal difensore negli scritti difensivi, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., richiamato nella stessa istanza di correzione. La mancata pronuncia su tale domanda ha integrato un vizio della sentenza riconducibile alla categoria dell’errore materiale, in quanto determinato da una mera omissione del Collegio, non assistita da alcuna valutazione discrezionale.
Il TAR ha quindi ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere l’istanza, disponendo la correzione della sentenza nel senso di sostituire la locuzione relativa alla condanna alle spese con quella che ne dispone il pagamento direttamente in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario. La correzione, come previsto dall’art. 86, comma 1, cod. proc. amm., non ha natura rescissoria e non altera la portata decisoria del provvedimento: la soccombenza rimane a carico del Comune, ma il beneficiario del pagamento diviene il difensore, in attuazione dell’istanza tempestivamente proposta.
Con il medesimo decreto il Collegio ha ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, cod. proc. amm., sul testo della sentenza corretta. La decisione conferma che la distrazione delle spese, quando richiesta nei modi e nei termini di rito, costituisce un diritto del difensore che il giudice è tenuto a riconoscere, e che l’omessa pronuncia non resta priva di rimedio, potendo essere sanata attraverso lo strumento della correzione degli errori materiali.
Nota della Redazione
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