Payback dispositivi medici: cessazione della materia e difetto di giurisdizione (TAR Lazio n. 1915 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il versamento della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, determina ex lege la cessazione della materia del contendere avverso i provvedimenti regionali e provinciali adottati ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015. La pronuncia di cessazione presuppone la comunicazione al TAR Lazio, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento. Le controversie relative agli atti regionali applicativi del ripiano appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non del giudice amministrativo. I motivi aggiunti che censurano gli atti ministeriali per illegittimità derivata dall’art. 8 d.l. n. 34/2023 sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce del comma 1-bis dell’art. 7 d.l. n. 95/2025.

Il Fatto

La ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, impugnava il decreto ministeriale 6 luglio 2022, di certificazione del superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale 6 ottobre 2022, recante le linee guida per i provvedimenti regionali di ripiano, l’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e la circolare ministeriale prot. n. 22413 del 29 luglio 2019.

Con plurimi ricorsi per motivi aggiunti censurava i provvedimenti con cui numerose Regioni e Province autonome approvavano gli elenchi dei fornitori soggetti al payback e quantificavano gli importi dovuti. Deduceva, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale della disciplina del ripiano e la violazione dei principi di partecipazione procedimentale. Nel corso del giudizio entrava in vigore l’art. 7 d.l. n. 95/2025, che riduceva al 25 per cento l’obbligo gravante sui fornitori.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha deciso in forma semplificata ex art. 74 c.p.a., richiamando le proprie precedenti pronunce conformi e le sentenze della Corte costituzionale n. 139 e 140 del 2024. Ha ricordato che, dopo tali decisioni, è stata introdotta una normativa ad hoc che prevede il pagamento in misura ridotta per il periodo 2015-2018.

L’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 stabilisce che, decorso il termine di trenta giorni, le Regioni e le Province autonome accertano il versamento della quota del 25 per cento con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando ex lege la cessazione della materia del contendere sui ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali. La pronuncia di cessazione, osserva il Collegio, può essere emessa solo a seguito di tale comunicazione.

La ricorrente ha dichiarato di aver eseguito i versamenti per tutte le Regioni interessate e non si è opposta alla cessazione rispetto a Marche, Toscana, Piemonte e Veneto. Il ricorso introduttivo è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a..

Sui motivi aggiunti avverso gli atti applicativi regionali il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando la sentenza n. 8733/2025. Ai sensi dell’art. 11 c.p.a., la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato.

I motivi aggiunti del 23.6.2023, relativi all’art. 8 d.l. n. 34/2023, sono improcedibili: il comma 1-bis dell’art. 7 d.l. n. 95/2025 riconosce in detrazione le somme eccedenti la quota del 25 per cento, ricond hiedendo i versamenti al nuovo regime, non censurato. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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