Rigetto nel merito e difetto di giurisdizione sugli atti regionali sul payback (TAR Lazio n. 1918 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del payback sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018, disciplinato dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015, costituisce misura ragionevole e proporzionata nell’ambito del bilanciamento operato dal legislatore. Il contributo sanitario richiesto alle aziende fornitrici è legittimo e non lede i principi di capacità contributiva e di eguaglianza. È inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo avverso i provvedimenti regionali e provinciali che individuano le quote di ripiano, appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario. Il meccanismo di definizione agevolata del debito, che estingue l’obbligazione con il versamento di una quota ridotta precludendo ulteriori azioni giurisdizionali, non impone alcuna rinuncia all’azione e non lede il diritto di difesa.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava davanti al TAR Lazio i decreti ministeriali del 2022 attuativi del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, nonché l’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 che aveva fissato i tetti regionali nella misura del 4,4%. Con successivi motivi aggiunti la ricorrente gravava i decreti con cui numerose regioni e province autonome avevano approvato gli elenchi delle aziende soggette al payback e quantificato gli importi dovuti.
Deduceva l’illegittimità costituzionale delle norme sul payback per violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost., del principio di legalità e di quello di legittimo affidamento, lamentando la fissazione retroattiva dei tetti di spesa e il contrasto con il diritto eurounitario. Nel corso del giudizio interveniva l’art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, che prevede l’estinzione dell’obbligazione con il versamento del 25% degli importi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024. La prima ha esteso a tutte le aziende la riduzione al 48% della quota, caducando le procedure e i termini del d.l. n. 34/2023. La seconda ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, respingendo la censura ex art. 41 Cost.
Il Tribunale, riportandosi ai propri precedenti, respinge il ricorso introduttivo perché infondato, non ravvisando ragioni per discostarsi dalle conclusioni già raggiunte sulle medesime censure.
Quanto ai motivi aggiunti avverso gli atti regionali applicativi, il Collegio li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione. La controversia appartiene al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con possibilità di riassunzione nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.
Sull’art. 7 del d.l. n. 95/2025, il Tribunale esclude la rilevanza della questione di costituzionalità. Poiché la ricorrente non si è avvalsa della definizione agevolata, la norma non è applicabile al caso. Nel merito, il meccanismo non integra profili di manifesta infondatezza: si tratta di un beneficio di cui l’azienda può liberamente avvalersi, senza alcun obbligo di rinuncia all’azione giurisdizionale, secondo un modulo già sperimentato in ambito tributario.
Il ricorso introduttivo è respinto; i motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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