Installazione diffusori acustici esterni integra recidiva sospensione sanzione (TAR Lazio n. 9206 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La recidiva della violazione del divieto di installare diffusori acustici all’esterno dei locali commerciali, che legittima l’adozione della sanzione della sospensione dell’attività per quindici giorni, è integrata dalla mera installazione dei dispositivi al di fuori dei locali, a prescindere dal loro temporaneo scollegamento e dalla natura pubblica o privata dell’area di collocazione. La norma regolamentare che vieta tale installazione ha finalità preventiva, essendo diretta a scongiurare la propagazione di emissioni sonore moleste; ne deriva che il pagamento della sanzione pecuniaria per il primo illecito non elimina il fatto storico che continua a rilevare ai fini della recidiva. La contestazione della sussistenza dei presupposti fattuali accertati in un verbale di pubblici ufficiali richiede la vittoriosa proposizione della querela di falso, attribuendo al verbale fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 cod. civ.. Gli eventuali vizi procedimentali non determinano l’illegittimità dell’atto avente contenuto vincolato ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.

Il Fatto

La società ricorrente gestiva un’attività di somministrazione di alimenti e bevande in Roma. A seguito di sopralluoghi della Polizia Municipale, l’Amministrazione Capitolina aveva accertato la presenza di diffusori acustici all’esterno dei locali commerciali, in violazione del Regolamento di cui alla Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 43/2019. Per tale violazione, era stata irrogata una prima sanzione e successivamente, ravvisata la recidiva, era stata disposta la sospensione dell’attività per quindici giorni con la Determina Dirigenziale del 7.01.2025, impugnata con il ricorso introduttivo.

Seguiva un secondo provvedimento di sospensione, anch’esso per quindici giorni (determina Prot. CQ/49306 del 28.04.2025), avverso il quale la società proponeva due distinti ricorsi per motivi aggiunti. La società lamentava in particolare la mancata partecipazione procedimentale, la carenza dei presupposti fattuali e l’illegittimità costituzionale della sanzione, sostenendo che la chiusura dell’esercizio commerciale non potesse essere prevista da una fonte regolamentare ma solo da una norma di legge, in forza del principio di riserva di legge in materia sanzionatoria.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato con priorità logica la questione concernente la stessa esistenza del potere di Roma Capitale di introdurre sanzioni mediante atto regolamentare, sollevata con il secondo ricorso per motivi aggiunti. Sul punto, il Collegio ha rilevato che l’atto di impugnazione era stato notificato il 5 agosto 2025 avverso la determina Prot. CQ/49306 del 28.04.2025, nuovamente notificata alla ricorrente il 4.08.2025, dopo una prima notifica avvenuta il 12.05.2025. La seconda notifica non ha fatto decorrere un nuovo termine di impugnazione, sicché il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività.

Nel merito del ricorso introduttivo, il Collegio ha ritenuto infondato il motivo concernente la carenza dei presupposti fattuali. Ha richiamato il disposto dell’art. 2700 cod. civ. sulla fede privilegiata dei verbali redatti da pubblici ufficiali, osservando che, in assenza di una vittoriosa proposizione della querela di falso, il contenuto dei verbali di sopralluogo deve ritenersi accertato. Dalla lettura degli stessi risultava che i diffusori erano in funzione il 25.02.2025 e ancora collocati nella medesima posizione il 20.04.2025.

Quanto alla configurabilità della recidiva, il TAR ha precisato che il precetto regolamentare vieta la mera installazione dei diffusori acustici all’esterno dei locali, con finalità preventiva rispetto alla propagazione del rumore. Ne consegue che lo scollegamento temporaneo degli impianti non rimuove la condizione di illegittimità, né rileva la natura privata dell’area di installazione, atteso che una semplice pergotenda non assicura l’isolamento acustico pari a quello delle mura del locale. Il pagamento della sanzione pecuniaria non elimina il fatto storico del primo illecito, che continua a rilevare ai fini della recidiva.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il motivo concernente la presunta sproporzionalità della sanzione, trattandosi di atto di necessaria applicazione della norma regolamentare non impugnata. Ha comunque escluso la disapplicazione della norma, ritenendo la misura proporzionata in considerazione della reiterazione della condotta e dei disturbi lamentati dai residenti. Ha infine dichiarato improcedibile il primo ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo stata ottemperata la sanzione, e rigettato la domanda risarcitoria, inammissibile perché proposta solo in memoria non notificata e comunque infondata nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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