Sospensione attività commerciali per tributi locali solo sui titoli della diffida (TAR Calabria n. 555 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione delle attività commerciali per irregolarità nel pagamento dei tributi locali, adottata ai sensi dell’art. 15-ter d.l. n. 34/2019 e del regolamento comunale attuativo, può colpire esclusivamente i titoli abilitativi cui si riferisce la diffida tributaria posta a base del provvedimento. L’ordinanza che estende la sospensione ad attività ulteriori, estranee alla contestazione tributaria, è illegittima per eccesso di potere. L’art. 15-ter consente la verifica della regolarità tributaria solo nei momenti del rilascio, del rinnovo o della permanenza in esercizio conseguente ai controlli sulla SCIA, e riguarda unicamente le violazioni definitivamente accertate.
Il Fatto
La società ricorrente esercita nel territorio comunale attività di ristorazione, ricettività, esercizio di vicinato e commercio all’ingrosso mediante distinte unità locali. Con nota del 4.8.2025 il Comune, accertate pendenze tributarie, ha invitato il legale rappresentante a regolarizzare la posizione riferita alla sola attività di commercio all’ingrosso.
Non essendo intervenuta la regolarizzazione, il Comune ha adottato l’ordinanza dirigenziale n. 101 del 30.9.2025, disponendo l’immediata sospensione di tutte e quattro le attività. La società ha impugnato il provvedimento deducendo la contraddittorietà rispetto alla diffida, la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 e l’erronea applicazione dell’art. 15-ter d.l. n. 34/2019. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione del regolamento presupposto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione di inammissibilità, rilevando che la ricorrente ha dedotto anche vizi procedimentali che prescindono dall’impugnabilità del regolamento presupposto. Nel merito, i motivi primo e terzo sono esaminati congiuntamente e risultano fondati per quanto di ragione.
Il giudice ricostruisce il quadro normativo. L’art. 15-ter d.l. n. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019, consente agli enti locali di subordinare rilascio, rinnovo e permanenza in esercizio dei titoli abilitativi alla verifica della regolarità dei tributi locali. Il regolamento comunale prevede che, in caso di morosità successiva al titolo, l’ufficio notifichi l’avvio del procedimento assegnando un termine per la regolarizzazione.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa (C.G.A. n. 338 del 2025, che a sua volta richiama il precedente n. 764 del 2024), il Collegio osserva che la verifica tributaria può operare solo su violazioni definitivamente accertate e non in ogni momento. La misura sanzionatoria va riferita ai soli momenti del rilascio, del rinnovo o della permanenza in esercizio conseguente ai controlli sulla SCIA.
Applicando tali principi, il provvedimento impugnato è illegittimo nella parte in cui estende la sospensione alle attività di ristorazione, ricettività ed esercizio di vicinato, estranee alla diffida del 4.8.2025, che riguardava esclusivamente il commercio all’ingrosso. La sospensione di quest’ultima attività è invece legittima, inserendosi nell’attività di controllo seguita alla presentazione della SCIA, essendo emersi debiti tributari non impugnati e dunque definitivamente accertati.
Il secondo motivo è infondato. Il richiamo all’art. 10-bis legge n. 241/1990 è improprio, non nascendo il provvedimento ad iniziativa di parte. In ogni caso, trattandosi di atti vincolati, opera l’art. 21-octies legge n. 241/1990. Il ricorso è quindi accolto nei limiti indicati, con annullamento parziale dell’ordinanza e compensazione parziale delle spese.
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Nota della Redazione
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